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Ordinanza — n. 9799/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of criminal continuity due to significant time gap between drug offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9799/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alfio Rapisarda inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had rejected the request for criminal continuity between two drug offenses because the significant time gap between them suggested separate criminal resolutions rather than a planned series of crimes. The appellate court found the arguments generic and the evidence interpretation logical, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.; Art. 81 c.p.: Criminal continuity requires a clear link between offenses; a significant temporal gap between crimes indicates separate criminal resolutions, precluding the application of leniency institutions.

Parole chiave

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criminal continuity drug offenses temporal gap leniency institutions appeal inadmissibility separate criminal resolutions Corte di Cassazione imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.
Art. 81, second comma, c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPISARDA ALFIO nato a CATANIA il 22/12/1958 avverso l'ordinanza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Alfio Rapisarda, sin dalla consumazione del primo reato (violazione della legge stupefacenti commessa il 4 gennaio 2012), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo, tenuto conto della significativa distanza temporale tra essi.

In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice a quo; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 202