Italian Court dismisses appeal for lack of criminal continuity due to significant time gap between drug offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alfio Rapisarda inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had rejected the request for criminal continuity between two drug offenses because the significant time gap between them suggested separate criminal resolutions rather than a planned series of crimes. The appellate court found the arguments generic and the evidence interpretation logical, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.; Art. 81 c.p.: Criminal continuity requires a clear link between offenses; a significant temporal gap between crimes indicates separate criminal resolutions, precluding the application of leniency institutions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPISARDA ALFIO nato a CATANIA il 22/12/1958 avverso l'ordinanza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Alfio Rapisarda, sin dalla consumazione del primo reato (violazione della legge stupefacenti commessa il 4 gennaio 2012), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo, tenuto conto della significativa distanza temporale tra essi.
In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice a quo; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 202