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Ordinanza — n. 9798/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9798/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9798/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZNAIDI CHAABANE CUI 03JVSJR nato il 19/09/1987 avverso l'ordinanza del 20/11/2023 del TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Znaidi Chaabane, sin dalla consumazione del primo reato (rapina e lesioni commesse il 7 maggio 2015), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi, tenuto conto della distanza temporale tra essi e della loro parziale diversa natura.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9798/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Znaidi Chaabane, sin dalla consumazione del primo reato (rapina e lesioni commesse il 7 maggio 2015), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi, tenuto conto della distanza temporale tra essi e della loro parziale diversa natura.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina abbandono del procedimento penale ritardo ingiustificato dell'azione penale altri reati chiusura dell'istruzione penale tentata rapina
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZNAIDI CHAABANE CUI 03JVSJR nato il 19/09/1987 avverso l'ordinanza del 20/11/2023 del TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Znaidi Chaabane, sin dalla consumazione del primo reato (rapina e lesioni commesse il 7 maggio 2015), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi, tenuto conto della distanza temporale tra essi e della loro parziale diversa natura.

In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice a quo; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.