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Ordinanza — n. 9793/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding prescription period start date for suspended sentence revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9793/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Capria inadmissible, ruling that the ten-year prescription period for the suspended sentence began five years after the conviction became final. The court found that the suspension was revoked due to non-compliance with a restitution obligation, which was not explicitly fixed with a deadline in the original judgment. Consequently, the prescription period started on February 21, 2015, meaning the statute of limitations had not yet expired at the time of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 163 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The prescription period for a suspended sentence, triggered by the revocation of the benefit, commences from the date the decision establishing the cause for revocation becomes final, not from the execution order, provided the underlying obligation had a fixed deadline.

Parole chiave

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suspended sentence revocation prescription period calculation restitution obligation deadline statute of limitations start Corte di Cassazione appeal revoca della sospensione condizionale prescrizione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 163 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 163 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. F, Sentenza n. 27328 del 02/09/2020
Sez. U, Sentenza n. 37503 del 23/06/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIA ANTONINO nato a ROSARNO il 06/09/1957 avverso l'ordinanza del 24/10/2023 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Antonio Capria e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, il provvedimento impugnato ha correttamente applicato il principio giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca (Sez.

F, Sentenza n. 27328 del 02/09/2020, Rv. 279759 - 01); Rilevato che, nel caso in esame, è stata revocata la sospensione condizionale della pena concessa ad Antonino Capria (con sentenza del Tribunale di Messina del 5 marzo 2007, divenuta irrevocabile il 21 aprile 2010) a causa del mancato integrale adempimento degli obblighi impostigli con la sentenza entro il quinquennio successivo alla irrevocabilità della sentenza di condanna, atteso che non era stato fissato nella stessa un termine per adempiere; Considerato, infatti, che in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza (Sez.

U, Sentenza n. 37503 del 23/06/2022, Rv. 283577 - 01); Rilevato, quindi, che il termine decennale di prescrizione della pena decorre dal quinquennio successivo alla irrevocabilità e, quindi, dal 21 febbraio 2015 e non è pertanto ancora maturato; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma il 22 febbraio 2024. estensore Il Presidente C