Cassation court dismisses appeal for lack of merit, rejecting alternative factual evaluation requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Pasquale Melcarne inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had correctly assessed the gravity of the crime based on the number and type of seized bullets, which indicated potential harm to persons. The appellant's request for a different factual evaluation was rejected because it attempted to re-evaluate the merits of the case, which is not permitted in a review for legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal for violation of law or defect of reasoning is inadmissible if it merely requests a different assessment of the merits, as the Court of Cassation cannot substitute its own evaluation for that of the lower court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELCARNE PASQUALE nato a GAGLIANO DEL CAPO il 02/02/1965 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; • ,f
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Pasquale Melcarne e la sentenza impugnata. Considerato che con il ricorso vengono denunciati la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ma in realtà si vuole una differente valutazione del merito non ammessa in sede di legittimità; Rilevato, infatti, che la Corte di appello di Bologna ha argomentato, in modo adeguato e privo di vizi logici, rispetto alla mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen. dando rilievo al numero ed alla tipologia dei proiettili sequestrati che inducevano a ritenere il fatto di una certa gravità in quanto potenzialmente prodromico alla commissione di reati contro la persona, tenuto anche conto del precedente penale risultante a carico dell'imputato e dell'allarme sociale suscitato dal fatto;
Considerato, quindi, che l'impugnazione non si confronta con il compiuto ragionamento contenuto nella sentenza impugnata e suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 22 febbraio 2024