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Ordinanza — n. 9789/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocation of home detention as it is an interim measure not subject to independent review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9789/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the revocation of home detention is an interim measure rather than a final penalty. The lower court had revoked the measure based on offensive conduct by the convicted person, which the appellant contested. The court held that such revocations fall outside the scope of independent appeal under Article 51-ter of the Penal Execution Order.

Regesto Legislator

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Art. 656, comma 10, cod. proc. pen.; Art. 51-ter Ord. pen.: The revocation of home detention for incompatible conduct is an interim measure not subject to independent appeal.

Parole chiave

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home detention revocation interim measure appeal penal execution order inadmissible appeal Cassation procedure motivi di cassazione gravi addebiti penali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 656, comma 10, cod. proc. pen.
Art. 51-ter Ord. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
277010 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen
277010 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 32728 del 05/11/2020
(Sez. 1, Sentenza n. 32728 del 05/11/2020, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 36090 del 17/07/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NERI GABRIELE nato a CASSINO il 16/09/2003 avverso il decreto del 23/11/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDIERATO IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il Magistrato di sorveglianza di Frosinone, con decreto del 23 novembre 2023, ha disposto la revoca degli arresti domiciliari esecutivi nei confronti di Gabriele Neri sulla base della nota inviata dai Carabinieri di Piedinnonte San Germano, nella quale sono state rappresentate, tra l'altro, le ripetute condotte offensive ed ingiuriose poste in essere dal condannato nei confronti dei militari dell'Arma; Ritenuto, al riguardo, che il ricorso è manifestamente infondato poiché in tema di esecuzione di pene detentive, non è autonomamente impugnabile il provvedimento del magistrato di sorveglianza di revoca degli arresti domiciliari, adottato ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. nei confronti del condannato che, sottoposto a tale misura al momento dell'irrevocabilità della sentenza, si renda responsabile di comportamenti incompatibili con la prosecuzione degli arresti domiciliari, trattandosi di provvedimento cautelare ed interinale al quale non è applicabile la disciplina prevista dall'art. 51-ter Ord. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 32728 del 05/11/2020, Rv. 279932 - 01);

Considerato inoltre che, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, compete al Magistrato di sorveglianza la revoca degli arresti domiciliari esecutivi in caso di comportamenti incompatibili con la prosecuzione della misura anche se non penalmente rilevanti, ad esempio, per difetto di querela (Sez. 1, Sentenza n. 36090 del 17/07/2019, Rv. 277010 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2