Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of grounds and minimal statutory penalty already applied.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Nwandukwu Chima inadmissible, ruling that the lower court's conviction for illegal residence was legally sound. The appellant sought acquittal or application of Article 34 of Law 274/2000, arguing for a non-consensual alternative reading of evidence and further penalty reduction. The court rejected these claims as they constituted an impermissible reinterpretation of facts and an attempt to reduce a penalty already minimized by statutory generic mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 34 d.lgs. 274/2000: An appeal is inadmissible when it requests a reinterpretation of evidence already evaluated by the trial judge or seeks to reduce a penalty that has already been fixed at the statutory minimum with applicable mitigating factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NWANDUKWU CHIMA CUI 054JFAE nato il 12/11/1993 avverso la sentenza del 11/01/2022 del GIUDICE DI PACE di AOSTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRXTTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Nwandukwu Chima è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Giudice di pace di Aosta con motivazione adeguata e priva di vizi logici ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art.14, comma 5-quater, d.lgs. 286/98 (accertato I'll febbraio 2021) essendo stato dimostrato che egli, nel corso di un controllo effettuato dalla polizia, era sprovvisto di regolare permesso di soggiorno e destinatario di provvedimenti di espulsione e di allontanamento e previa, concessione delle attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 10.000,00 di ammenda (pena base euro 15.000,00 ridotta di un terzo ex art.62-bis cod. pen.);
Rilevato, che il ricorrente con la sua impugnazione chiede l'assoluzione o l'applicazione dell'art.34 d.lgs. 274/2000 e, comunque, la riduzione della pena; Considerato che tali motivi sono inammissibili poiché, quanto al profilo della responsabilità e dell'applicazione del citato art.34, l'imputato sollecita una non consentita lettura alternativa degli elementi processuali coerentemente valutati dal giudice a quo e che, quanto al trattamento sanzionatorio, la pena è stata già fissata nel minimo edittale con la riduzione di un terzo per le concesse attenuanti generiche;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 202