Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of concrete rights violation regarding language translation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ben Masbh Mohamed Alì inadmissible, ordering him to pay court costs. The lower court had already established that the defendant knew Italian through various procedural documents and voluntarily requested to attend hearings. Consequently, the court ruled that no concrete rights were violated since the defendant elected to reside with a trusted defender, thereby exempting him from the mandatory translation of acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The obligation to translate acts for a non-native speaker is excluded when the defendant has elected domicile with a trusted defender, provided no concrete rights are actually infringed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN MASBH MOHAMED ALI' nato il 29/09/1996 avverso la sentenza del 25/07/2023 del GIUDICE DI PACE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDIERATO IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Ben Masbh Mohamed Alì è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Giudice di pace di Ravenna ha evidenziato, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, che dagli atti emergeva la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato (verbale di udienza del 6 aprile 2021, verbale di elezione di domicilio, verbale di udienza del 22 luglio 2021 nonché la richiesta di presenziare alla udienza sottoscritta dal detenuto alla presenza del difensore di fiducia);
Rilevato, altresì che l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta è escluso ove lo stesso abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia, non verificandosi in tale ipotesi alcuna lesione concreta dei suoi diritti. (Sez. 5, Sentenza n. 57740 del 06/11/2017, Rv. 271860 - 01); Considerato, quindi, che il ricorrente sollecita una inammissibile differente valutazione degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.