Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating facts without new evidence or legal argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giancarlo Lui inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had convicted him of the offense in Article 703 of the Penal Code, and the appeal merely repeated the defense arguments already rejected without presenting new evidence. The court ruled that the request for a re-evaluation of merits was improper, as the original judgment's reasoning was adequate and not illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates facts and arguments already considered by the lower court without raising new issues or providing new evidence to justify a re-evaluation of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUI GIANCARLO nato a GONZAGA il 31/03/1960 avverso la sentenza del 18/12/2020 del TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Giancarlo Lui è manifestamente infondato; Considerato che il Tribunale di Mantova ha riconosciuto l'odierno ricorrente colpevole del reato di cui all'art. 703 cod. pen., condannandolo alla pena di euro 100,00 di ammenda con la concessione dei doppi benefici; Rilevato che la motivazione risulta adeguata e non manifestamente illogica e che il ricorso non si confronta con il provvedimento, limitandosi a reiterare, con doglianze di fatto, la tesi difensiva già respinta dal Tribunale in base alle evidenze emerse all'esito dell'istruttoria, compiutamente esaminate, in tal modo sollecitando in questa sede una (inammissibile) rivalutazione degli elementi di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.