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Ordinanza — n. 9776/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9776/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9776/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPINOZA ALAVA ABRAHAM STALIN nato il 06/06/1993 avverso l'ordinanza del 21/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Espinoza Alava Abraham Stalin è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Genova ha correttamente applicato i principi da tempo enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, che afferma che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), e che il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, non è, in alcun modo, vinc:olato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9776/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Espinoza Alava Abraham Stalin è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Genova ha correttamente applicato i principi da tempo enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, che afferma che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), e che il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, non è, in alcun modo, vinc:olato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01);

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione riesame del decreto espulsione revisione della sentenza penale revisione in materia d'asilo abbandono del procedimento penale revoca della sospensione condizionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPINOZA ALAVA ABRAHAM STALIN nato il 06/06/1993 avverso l'ordinanza del 21/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Espinoza Alava Abraham Stalin è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Genova ha correttamente applicato i principi da tempo enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, che afferma che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), e che il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, non è, in alcun modo, vinc:olato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01);

Ritenuto, invero, che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza - pur prendendo atto del corretto comportamento infrannurario, dell'avvio di un percorso di revisione critica degli agiti devianti e dell'esistenza di una rete familiare di supporto - ha tuttavia ritenuto ostativa alla concessione dei benefici richiesti la pericolosità e l'inaffidabilità del detenuto, desunta la prima dai reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente e di ricettazione commessi nel corso del tempo, dai carichi pendenti e dalle notizie provenienti dagli uffici di polizia, e la seconda dal disinteresse dimostrato dal condannato verso l'UEPE, quando era sospeso l'ordine di esecuzione, per la definizione del percorso risocializzante quando era sospeso l'ordine di esecuzione e dalla circostanza che egli non ha mai fruito di permessi premio e del lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 Ord. pen.;

Rilevato, pertanto, che, a fronte di tale motivazione adeguata e non manifestamente illogica, il ricorrente suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente effettuata dal giudice a quo per respingere le sue richieste; non lacunosa, e a tali risultanze perfettamente aderente, il ricorrente deduce il mancato confronto con le positive relazioni trattamentali, di contro effettuato, e Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il