Appeal against special home detention for father of young child dismissed due to lack of concrete evidence of maternal inability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared Antonio Mediati's appeal against the special home detention order inadmissible. The Tribunal of Surveillance correctly rejected the request based on the premature stage of the sentence, pending new criminal proceedings, recent police reports, and insufficient proof that the mother was unable to care for her children. The Court emphasized that the mother's limited work hours and the children's regular school attendance during those times, alongside other family support, rendered the claim of maternal impossibility unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47-quinquies Ord. pen.; The discretion of the surveillance court in granting special home detention requires a concrete assessment of the convict's merit and social reintegration suitability, rejecting generic arguments lacking specific evidence of the parent's inability to fulfill caregiving duties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEDIATI ANTONIO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 29/11/1991 avverso l'ordinanza del 17/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIIDERATO IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Antonio Mediati è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01);
Considerato altresì che, in tema di detenzione domiciliare speciale ex art. 47- quinquies Ord. pen. in favore di detenuto padre di prole di età inferiore a dieci anni quando la madre versi nell'impossibilità di prestarle assistenza e non vi sia altro modo di affidarla ad altri che al padre, la nozione di siffatta condizione di impossibilità della madre deve identificarsi con quella che - per l'emersione di oggettivi fattori impeditivi inerenti alla sfera di azione della medesima - determina il rischio concreto per la prole di un grave "deficit" assistenziale e di un'irreversibile compromissione del suo processo evolutivo ed educativo (Sez. 1, n. 4796 del 08/02/2021, G., Rv. 280789, principio nnassimato rispetto alla fattispecie di prole con handicap grave ma valevole anche per il caso in esame);
Ritenuto, che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto la richiesta alla luce dello stadio assolutamente prematuro del trattamento penitenziario (visto il recente ingresso del detenuto in carcere per l'espiazione di condanna relativa a reati di sicura gravità), della pendenza di un procedimento per reati analoghi a quello in espiazione, delle non poche segnalazioni di polizia anc:he per fatti recenti e successivi a quelli relativi alla condanna, dell'assenza di riscontri circa la situazione di impossibilità della madre di occuparsi della prole (atteso che lo svolgimento di attività lavorativa da parte della stessa risulta limitato a sei ore al giorno e che i figli frequentano regolarmente la scuola dell'obbAgo nelle ore in cui la madre è impegnata nel lavoro) e della riscontrata presenza di altre figure familiari di supporto;
Considerato, pertanto, che, il ricorso articola deduzioni generiche, in fatto e prive di reale confronto con il provvedimento impugnato, la cui motivazione risulta congrua ed esente da vizi logici; Rilevato altresì che le informazioni valorizzate dal Tribunale sono state riferite dalla madre della prole, e, pertanto, non realizzano una forma di travisamento per invenzione (v. pag. 2 dell'ordinanza), e che il ricorrente non ha dimostrato la rilevanza di quanto sarebbe stato dedotto nella memoria difensiva asseritamente non esaminata dai giudici a quo;
Rilevato, infine, che la detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47- quinquies, Ord. pen., contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si sottrae comunque alla necessità di verificare l'adeguatezza della misura alle finalità di reinserimento sociale e postula che non vi sia il concreto pericolo di commissione di ulteriori reati (v. Sez. 1, n. 47092 del 19/07/2018, Barbi Cinti, Rv. 274481); Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in