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Ordinanza — n. 9769/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it seeks merit review instead of legal error correction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9769/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to obtain a new assessment of the case merits rather than challenging legal errors. The lower court had correctly evaluated criminal responsibility based on objective and subjective elements, including the defendant's conscious violation of prescription rules. The court rejected the request for a different merit evaluation as impermissible in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must challenge violations of law or defects in reasoning, not request a different evaluation of the merits, which is reserved for second-instance judgments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility merit review prohibition second instance judgment legal error correction prescription violation reati contro la sfera personale riservata rispetto della vita privata prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUGELLO ANGELO nato a PALERMO il 30/11/1971 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Augello Angelo e la sentenza impugnata. Considerato che con il ricorso vengono denunciati la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ma in realtà si vuole una differente valutazione del merito non ammessa in sede di legittimità; Rilevato, infatti, che la Corte di appello di Palermo ha argomentato, in modo adeguato e non contraddittorio, rispetto alla penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestatogli, indagando la sussistenza tanto dell'elemento oggettivo quanto di quello soggettivo richiamando specificamente, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto che contraddistinguono anche il giudizio di secondo grado,, le risultanze in atti e la deposizione del teste Bullaro (pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato), dando rilievo, in particolare, all'attestazione, incontrovertibile, della consapevole e deliberata violazione della prescrizione cui era assoggettato, quale soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.;

Considerato, quindi, che l'impugnazione non si confronta con il compiuto ragionamento contenuto nella sentenza impugnata e suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, coerentemente valutati dal giudice a quo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 22 febbraio 2024