Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of qualified defense attorney before the Supreme Court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared Antonio Santo Bagnato's criminal appeal inadmissible because it was filed by an attorney not registered in the special roster required for higher courts. The court noted that Article 613 of the Code of Criminal Procedure mandates representation by a qualified defender to avoid inadmissibility. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A criminal appeal before the Supreme Court is inadmissible if filed by an attorney not enrolled in the special roster, resulting in a condemnation for costs and fines.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGNATO ANTONIO SANTO nato a ROCCABERNARDA il 01/11/1967 avverso l'ordinanza del 13/10/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO Fato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; 77v
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Antonio Santo Bagnato è inammissibile ; Considerato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; Rilevato che l'impugnazione risulta proposta da difensore non iscritto, al momento della proposizione, nell'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.