Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9767/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on necessity permit denial due to lack of procedural defects and chronic health condition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9767/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Paolo Martino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that alleged procedural violations regarding video-conference interruptions and omitted health documentation were merely factual complaints lacking evidence in the record. Furthermore, the court ruled that a chronic health condition does not constitute the 'particular gravity' required to grant a necessity permit, upholding the lower tribunal's decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 17, comma 1, l. 212/1992; The Court holds that procedural defects must be substantiated by evidence and that a chronic health condition alone does not meet the threshold of 'particular gravity' for granting a necessity permit.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessity permit procedural nullity chronic health condition video-conference interruption Cassazione appeal prison surveillance factual complaint deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 17593 del 12/03/2019
Sez. 1, n. 17593 del 12/03/2019, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO PAOLO nato a REGGIO CALABRIA il 09/07/1955 avverso l'ordinanza del 05/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria contenente motivi aggiunti e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Paolo Martino è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la dedotta nullità processuale per violazione del diritto di difesa si risolve in una mera doglianza in punto di fatto, non risultando in atti l'interruzione della video-conferenza con il luogo di detenzione; Rilevato, altresì, che l'asserita omessa valutazione della documentazione attestante l'interruzione dei colloqui tra i coniugi (che il detenuto avrebbe prodotto se non fosse avvenuta l'interruzione del video-collegamento) si risolve, per le stesse ragioni, in una mera doglianza in punto di fatto;

Ritenuto che i dedotti vizi processuali sono del tutto ininfluenti ai fini della decisione, trovando applicazione il consolidato principio secondo il quale, ai fini della concessione del permesso di necessità, non costituisce "evento di particolare gravità" legittimante la concessione del beneficio una condizione di salute "cronica" in quanto connotata da protrazione indefinita nel tempo, posto il carattere straordinario dell'istituto (cfr. Sez. 1, n. 17593 del 12/03/2019, Rv. 275250); Rilevato, infine, il Tribunale di sorveglianza di Torino, senza ignorare le condizioni di salute della moglie del ricorrente, ha negato correttamente il permesso di necessità e al contempo ha raccomandato la Direzione dell'Istituto penitenziario di adottare, in occasione degli ingressi in Istituto della predetta, le modalità più consone ad evitare l'insorgere di disturbi di panico e/o claustrofobici;

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti a norma dell'art.585, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbr