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Ordinanza — n. 9766/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9766/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9766/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALEM RIAD nato a GENOVA il 06/11/1994 avverso l'ordinanza del 25/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Salem Riad è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il giudice a quo ha correttamente applicato il consolidato principio secondo il quale, ai fini della determinazione della decorrenza della revoca dell'affidamento in prova (anche terapeutico), il giudice deve prendere in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007-01);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9766/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Salem Riad è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il giudice a quo ha correttamente applicato il consolidato principio secondo il quale, ai fini della determinazione della decorrenza della revoca dell'affidamento in prova (anche terapeutico), il giudice deve prendere in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007-01);

Parole chiave

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proroga della misura terapeutica allontanamento nonostante motivi di salute provvedimento sanitario d'integrazione rivalutazione medica rendita di invalidità retroattiva soppressione di prestazioni d'invalidità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALEM RIAD nato a GENOVA il 06/11/1994 avverso l'ordinanza del 25/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Salem Riad è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il giudice a quo ha correttamente applicato il consolidato principio secondo il quale, ai fini della determinazione della decorrenza della revoca dell'affidamento in prova (anche terapeutico), il giudice deve prendere in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007-01);

Ritenuto, invero, che il provvedimento impugnato, ha disposto la revoca della misura concessa in data 27 aprile 2023 con effetto della stessa sin dall'inizio dell'affidamento, avendo il ricorrente fatto ripetutamente consumo di sostanze stupefacenti all'interno della comunità per poi abbandonarla del tutto, in tal modo manifestando l'assenza di una reale volontà di adesione al programma terapeutico sin dall'inizio della prova medesima; Rilevato, pertanto, che il condannato, rispetto a tale ragionamento non manifestamente illogico svolto dal Tribunale di sorveglianza di Torino, pur lamentando vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo;

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio