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Ordinanza — n. 9763/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for waived mitigation plea and non-absolute nullity grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9763/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the appellant had previously waived the specific grounds for appeal in the second-instance settlement agreement. The appellant attempted to raise a new claim regarding the lack of a statutory mitigating circumstance, which the Court ruled was already relinquished. Consequently, the appeal was rejected without substantive examination, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. Following the reintroduction of 'patteggiamo in appello', a cassation appeal against a second-instance judgment based on a settlement agreement is admissible only for grounds not waived, such as the formation of the party's will or the prosecutor's consent, while claims regarding waived mitigation pleas or non-absolute nullities are inadmissible.

Parole chiave

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concordato in appello rinuncia motivi patteggiamo in appello inammissibile de plano circostanza attenuante art. 599-bis spese processuali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017
'patteggíamento in appello' ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art.
Art. 599-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
Art. 129, cod. proc. pen.
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., motivo di gravame da lui rinunciato in sede di concordato in appello; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Art. 62, n. 2, cod. pen.
278170); Rilevato che, nel caso in esame, con il ricorso per cassazione Tiziano Gobetti denuncia violazione di legge e vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione prevista dall'art. 62, n.
art. 616 cod. proc. pen
pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. V, 19.3.2018, n. 15505
Cass., sez. V, 19.3.2018, n. 15505, Rv.
Cass., sez. V, 4.6.2018, n. 29243
272853; Cass., sez. V, 4.6.2018, n. 29243, Rv.
Cass., Sez. IV, n. 52803, 14.9.2018
273194; Cass., Sez. IV, n. 52803, 14.9.2018, Rv.
Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOBBETTI TIZIANO nato a ROMA il 12/01/2004 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA idato a-vvis-0--alte—p-artt3 tic udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del c.d. 'patteggíamento in appello' ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr.

Cass., sez. V, 19.3.2018, n. 15505, Rv. 272853; Cass., sez. V, 4.6.2018, n. 29243, Rv. 273194; Cass., Sez. IV, n. 52803, 14.9.2018, Rv. 274522). Occorre, pertanto, ribadire nel caso in esame il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni dì proscioglimento ex art. 129, cod. proc. peri., e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr.

Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170); Rilevato che, nel caso in esame, con il ricorso per cassazione Tiziano Gobetti denuncia violazione di legge e vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione prevista dall'art. 62, n. 2, cod. pen., motivo di gravame da lui rinunciato in sede di concordato in appello; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 febbra