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Ordinanza — n. 9759/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9759/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9759/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa in data 19 settembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha revocato l'ordinanza emessa in data 21 marzo 2023 con cui lo stesso Tribunale di sorveglianza aveva ammesso Angelo Lamanuzzi all'affidamento in prova al servizio sociale, rilevando che egli non si era mai presentato al servizio.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 9759/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza emessa in data 19 settembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha revocato l'ordinanza emessa in data 21 marzo 2023 con cui lo stesso Tribunale di sorveglianza aveva ammesso Angelo Lamanuzzi all'affidamento in prova al servizio sociale, rilevando che egli non si era mai presentato al servizio.

Parole chiave

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difetto di sottoscrizione revoca del gratuito patrocinio soppressione dell'aiuto sociale rappresentanza valida assistenza sociale retroattiva procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod.
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMANUZZI ANGELO nato a BISCEGLIE il 03/08/1985 avverso l'ordinanza del 19/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato av7‘o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 19 settembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha revocato l'ordinanza emessa in data 21 marzo 2023 con cui lo stesso Tribunale di sorveglianza aveva ammesso Angelo Lamanuzzi all'affidamento in prova al servizio sociale, rilevando che egli non si era mai presentato al servizio.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Angelo Lamanuzzi, con atto redatto e sottoscritto personalmente.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione». La mera indicazione del nominativo di un difensore, delegato solo per il deposito del ricorso, è palesemente irrilevante.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 febbraio 2024