Ordinanza — n. 9758/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa in data 19 settembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto le istanze di differimento della pena, anche nella forma della detenzione domiciliare, presentate da Giorgio Valle, per motivi di salute. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Giorgio Valle, con atto personalmente redatto e sottoscritto, depositato presso la Direzione degli Istituti Penitenziari di Parma.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 9758/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLE GIORGIO nato a SONDRIO il 07/11/1950 avverso l'ordinanza del 19/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato av,Ao alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 19 settembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto le istanze di differimento della pena, anche nella forma della detenzione domiciliare, presentate da Giorgio Valle, per motivi di salute.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Giorgio Valle, con atto personalmente redatto e sottoscritto, depositato presso la Direzione degli Istituti Penitenziari di Parma.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 febbraio 2024 Il Consigliere estersore Il P