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Ordinanza — n. 9751/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9751/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9751/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa in data 05 ottobre 2023 la Corte di appello di Napoli, quale giudice di rinvio, ha respinto l'istanza formulata da Almir Skenderi per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze di condanna relative ad un reato di cui all'art. 648 cod.pen. commesso in data prossima al 23/07/2007, uno di cui all'art. 3 legge n. 75/1958 commesso fino al 01/08/2007, e un terzo di cui all'art. 116 codice della strada. La Corte ha premesso che l'istanza era stata rigettata in data 19 ottobre 2022, ma l'ordinanza reiettiva era stata annullata dalla Corte di cassazione per l'omessa valutazione della continuazione con il reato di cui all'art. 116 codice della strada, ed ha ritenuto di doversi pronunciare sia sulla richiesta di continuazione relativamente a tale reato, sia sulla possibile sussistenza della continuazione tra tutte le sentenze indicate.

Regesto Legislator

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art. 648 cod.pen, art. 3 legge n. 75/1958, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 9751/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ha pertanto ritenuto inammissibile la richiesta di continuazione tra i delitti di cui alle prime due sentenze e la fattispecie di cui all'art. 116 codice della strada, essendo quest'ultimo reato depenalizzato e non essendo l'istituto applicabile tra reati e illeciti amministrativi. Ha rigettato la richiesta, relativamente ai reati contestati nelle altre due sentenze, aderendo alla decisione già espressa dalla precedente ordinanza annullata dalla corte di cassazione, e ribadendo dunque la mancanza di prova del collegamento tra detti reati affermato dall'istante, il quale aveva asserito che la ricettazione aveva ad oggetto un'auto che veniva utilizzata per accompagnare al lavoro la prostituta che veniva sfruttata.

Parole chiave

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uso di veicolo a motore sfruttamento sessuale guida nonostante revoca della patente contravvenzione alla circolazione guida recidiva in stato di ebbrezza reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod.pen
Con ordinanza emessa in data 05 ottobre 2023 la Corte di appello di Napoli, quale giudice di rinvio, ha respinto l'istanza formulata da Almir Skenderi per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze di condanna relative ad un reato di cui all'art. 648 cod.pen.
art. 3 legge n. 75/1958
commesso in data prossima al 23/07/2007, uno di cui all'art. 3 legge n. 75/1958 commesso fino al 01/08/2007, e un terzo di cui all'art.
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SKENDERI ALMIR nato il 27/04/1983 avverso l'ordinanza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 05 ottobre 2023 la Corte di appello di Napoli, quale giudice di rinvio, ha respinto l'istanza formulata da Almir Skenderi per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze di condanna relative ad un reato di cui all'art. 648 cod.pen. commesso in data prossima al 23/07/2007, uno di cui all'art. 3 legge n. 75/1958 commesso fino al 01/08/2007, e un terzo di cui all'art. 116 codice della strada. La Corte ha premesso che l'istanza era stata rigettata in data 19 ottobre 2022, ma l'ordinanza reiettiva era stata annullata dalla Corte di cassazione per l'omessa valutazione della continuazione con il reato di cui all'art. 116 codice della strada, ed ha ritenuto di doversi pronunciare sia sulla richiesta di continuazione relativamente a tale reato, sia sulla possibile sussistenza della continuazione tra tutte le sentenze indicate.

Ha pertanto ritenuto inammissibile la richiesta di continuazione tra i delitti di cui alle prime due sentenze e la fattispecie di cui all'art. 116 codice della strada, essendo quest'ultimo reato depenalizzato e non essendo l'istituto applicabile tra reati e illeciti amministrativi. Ha rigettato la richiesta, relativamente ai reati contestati nelle altre due sentenze, aderendo alla decisione già espressa dalla precedente ordinanza annullata dalla corte di cassazione, e ribadendo dunque la mancanza di prova del collegamento tra detti reati affermato dall'istante, il quale aveva asserito che la ricettazione aveva ad oggetto un'auto che veniva utilizzata per accompagnare al lavoro la prostituta che veniva sfruttata.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Almir Skenderi, mediante due atti predisposti uno dall'avv. Emilio Martino e l'altro dagli avv. Emilio Martino e Mario Mangazzo. 2.1. Con il ricorso predisposto dal solo avv. Martino deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod.proc.pen. La motivazione è manifestamente illogica. La Corte non nega che l'auto oggetto del delitto di ricettazione sia la stessa usata per favorire l'attività di prostituzione, e quindi utilizzata per commettere il reato di cui all'art. 3 legge n. 75/1958, confermando quindi la connessione tra i due reati. Inoltre non nega la piena sovrapponibilità temporale tra detti reati, pur rimanendo silente su tale elemento. 2.2. Con il ricorso predisposto anche dall'avv. Mangazzo deduce la medesima violazione. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che l'identità di disegno criminoso deve essere esclusa quando, nonostante la continuità spazio- temporale e il nesso funzionale tra i diversi reati, manchi una loro programmazione unitaria ed emerga l'occasionalità dei reati successivi.

Invece dalle sentenze di merito risultava che l'auto in questione veniva usata abitualmente per favorire l'attività della prostituta sfruttata dal ricorrente, essendo stata in precedenza usata da un altro sfruttatore, fino al suo arresto. Tale utilizzo, quindi, non è stato occasionale o episodico, ed era anche funzionale a sottrarsi all'identificazione da parte delle Forze dell'ordine.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. La Corte di appello ha sufficientemente motivato le ragioni del rigetto dell'istanza, ritenendo rilevante, per escludere la continuazione, la eterogeneità dei due reati e la mancanza di una prova della loro programmazione unitaria e originaria. L'affermazione della mancanza di una prova dell'essere stata l'auto ricettata programmando già di utilizzarla per favorire l'attività di prostituzione è logica, apparendo evidente l'occasionalità dell'uso di quel veicolo per accompagnare al lavoro la prostituta o per controllarne l'attività, in quanto utilizzata solo perché disponibile, in quanto ricettata, originariamente, non dal ricorrente ma da un altro soggetto.

Il ricorrente contesta solo genericamente le affermazioni del giudice dell'esecuzione, senza indicare alcuna ragione che dimostri l'esistenza dell'asserita programmazione unitaria ed originaria, e neppure ha indicato da quali elementi concreti, diversi dalla mera sovrapponibilità temporale delle condotte, la stessa possa essere dedotta. La motivazione del provvedimento impugnato è quindi adeguata, logica e non apparente né contraddittoria, e conforme al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074).

4. Per i motivi sopra espressi, il ricorso deve quindi essere ritenuto manifestamente infondato e inammissibile.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell' art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende. Così deciso il 08