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Ordinanza — n. 9750/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for manifestly unfounded grounds regarding recidivism evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9750/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Karim Ghouila inadmissible, ruling it manifestly unfounded. Ghouila argued the lower court failed to exclude recidivism based on the temporal distance and low offensiveness of his prior crimes, yet the appellate court explicitly evaluated these factors to confirm his social danger. The court held that its review is limited to checking for logical coherence and absence of manifest illogic, not re-evaluating factual elements, thus upholding the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation's review of a judgment of fact is restricted to verifying the logical coherence of the reasoning and the absence of manifest illogic, excluding the power to formulate a new evaluation of the factual elements.

Parole chiave

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recidivism evaluation manifestly unfounded appeal judicial review limits social danger assessment inadmissible appeal pericolo di reiterazione prescrizione della pena precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011
La Corte ha respinto tutti i motivi di appello, ritenendo non sindacabile la pericolosità sociale ritenuta dal questore quando, come nel caso di specie, non sussiste l'ipotesi di cui all'art. 14, comma 2-ter, d.lgs.
Art. 99 cod.pen.
Art. 75 comma 2 d.lgs. n. 159/2011
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il ricorrente chiede a questa Corte una diversa valutazione circa la sussistenza della recidiva, ma costituisce un principio consolidato quello secondo cui «il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod.proc.pen.
artt. 99 cod.pen
Con sentenza emessa in data 30 maggio 2023 la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di Karim Ghouila alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per vari reati di cui agli artt. 99 cod.pen., 75 comma 2 d.lgs.
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023
(Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.
Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998
Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHOUILA KARIM nato a RIMINI il 07/03/1987 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 30 maggio 2023 la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di Karim Ghouila alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per vari reati di cui agli artt. 99 cod.pen., 75 comma 2 d.lgs. n. 159/2011. La Corte ha respinto tutti i motivi di appello, ritenendo non sindacabile la pericolosità sociale ritenuta dal questore quando, come nel caso di specie, non sussiste l'ipotesi di cui all'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011, e ritenendo correttamente applicata la recidiva, stanti i precedenti penali, dimostrativi della perdurante pericolosità del soggetto e della sua insensibilità al rispetto delle prescrizioni, elementi che rendono inevitabile la prognosi di reiterazione specifica.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso Karim Ghouila, per mezzo del suo difensore avv. Simone Rosario Matraxia, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio motivazionale, in merito all'omessa esclusione della recidiva. La Corte di appello ha affermato la correttezza della decisione di ritenere sussistente la recidiva solo fondandosi sui precedenti penali elencati nel certificato penale, senza rispondere al motivo di appello che evidenziava la distanza temporale di tali precedenti reati e la loro modesta offensività, e senza valutare se tali reati fossero o meno dimostrativi di una maggiore pericolosità dell'imputato.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato. Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, la Corte di appello ha effettuato la valutazione circa la idoneità dei precedenti penali per dimostrare la maggiore pericolosità sociale dell'imputato, affermando esplicitamente che essi, «sia per la tipologia delle violazioni commesse che per i tempi delle ricadute», sono dimostrativi di tale perdurante pericolosità. Il ricorrente chiede a questa Corte una diversa valutazione circa la sussistenza della recidiva, ma costituisce un principio consolidato quello secondo cui «il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile». (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556).

Esula, pertanto, dai poteri della corte di cassazione la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, potendo il giudizio di legittimità riguardare solo la verifica dell'iter argonnentativo del giudice di merito, al fine di accertare se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (cfr. Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Rv. 210658) La motivazione della sentenza impugnata, come detto, è logica, completa e rispettosa dei criteri valutativi dettati da questa Corte, e il ricorso proposto la contrasta con motivi manifestamente infondati, che impongono la declaratoria della sua inammissibilità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende. Così deciso il 08 febbraio 2024 Il