Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments against continuity of crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mirko Furchì inadmissible, upholding the lower court's rejection of the continuity of crimes claim. The appellant argued that the temporal distance and nature of the offenses were insufficient to prove a unified criminal plan, citing established case law. The Court found the lower court's reasoning adequate, noting that the appellant failed to provide concrete evidence of a premeditated unitary design beyond generic assertions of similar conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The recognition of criminal continuity requires concrete indicators of a unified criminal plan, and a mere temporal distance or generic similarity of offenses is insufficient to establish such unity when the prosecution fails to demonstrate premeditation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURCHI' MIRCO nato a VIBO VALENTIA il 14/12/1993 avverso l'ordinanza del 26/09/2023 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 26 settembre 2023 il Tribunale di Vibo Valentia, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata da Mirto Furchì per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna per varie condotte tenute, quanto alla prima sentenza, tra il 07/05/2018 e 1'08/05/2018 e, quanto alla seconda sentenza, tra il 26/12/2013 e il 31/01/2015. Il Tribunale ha ritenuto che la natura eterogenea di alcuni dei reati contestati nelle due sentenze e la distanza temporale tra loro, pari, anche nella ipotesi di maggiore brevità, ad oltre tre anni, renda inverosimile la loro ideazione unitaria e originaria. Anche i reati di natura omogenea, contro il patrimonio, sono stati commessi con modalità diverse, trattandosi in un caso di una rapina e quindi di un reato commesso con violenza sulle persone, e nell'altro caso di furto in abitazione, e non essendo la mera natura analoga, di reati contro il patrimonio, sufficiente per applicare l'istituto richiesto.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Mirko Furchì, per mezzo del suo difensore avv. Francesco De Luca, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e la mancanza, apparenza o manifesta illogicità della motivazione. La giurisprudenza di legittimità ha escluso la rilevanza dell'elemento temporale quale causa ostativa al riconoscimento della continuazione. Il Tribunale, invece, ha negato l'applicazione dell'istituto solo per la distanza temporale tra i vari reati, senza tenere conto della loro identità di specie e di indole, e della analogia dell'elemento volitivo e del modus operandi, elementi che dimostrano l'unicità di disegno criminoso.
3. Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico, e deve essere dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha sufficientemente motivato le ragioni del rigetto dell'istanza, ritenendo rilevante, per escludere la continuazione, il forte lasso temporale tra i vari reati ed anche la loro natura non omogenea, elementi che fanno apparire non credibile la loro programmazione unitaria di entrambi. Il ricorrente contesta solo genericamente le affermazioni del Tribunale, ma non indica alcuna ragione che dimostri l'esistenza di tale programmazione unitaria ed originaria, e neppure indica da quali elementi concreti, diversi dalla asserita omogeneità delle condotte, in realtà negata dal Tribunale, la stessa possa essere dedotta.La motivazione del provvedimento impugnato è quindi adeguata, logica e non apparente né contraddittoria, e conforme al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074).
4. Per i motivi sopra espressi, il ricorso deve quindi essere ritenuto manifestamente infondato e inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende. Così deciso il 08 febbraio 2024 Il C