Cassation court dismisses appeal against conviction for harassment, rejecting claim that victim's feelings negate objective criminal act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Rosato inadmissible as manifestly unfounded. The lower court convicted Rosato of harassment based on his persistent following of the victim, despite her initial acquaintance and subsequent attempts to avoid him. The Court ruled that the criminal act is defined by objective interference with the victim's freedom of movement, not merely by her subjective feelings, thereby upholding the lower court's factual assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 660 cod. pen.; The crime of harassment is established by objective conduct interfering with personal freedom, not by the victim's subjective feelings, rendering appeals based solely on the victim's denial of the act's existence inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSATO SALVATORE nato a LECCE il 17/05/1974 avverso la sentenza del 12/09/2023 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 12 settembre 2023 il Tribunale di Lecce ha condannato Salvatore Rosato alla pena di 300 euro di ammenda, con la diminuente di cui all'art. 89 cod.pen., e al risarcimento del danno in favore della parte civile, per il reato di cui all'art. 660 cod.pen. commesso il 25/06/2020 molestando Barbara Milanese con il seguirla insistentemente per strada, nonostante ella non intendesse fermarsi con lui. Secondo il Tribunale il fatto è ampiamente provato dalla denuncia-querela della vittima, nonché correttamente qualificato, ma da una perizia svolta in altro procedimento, per un reato commesso a breve distanza da quello contestato, l'imputato è stato ritenuto affetto da un «disturbo borderline di personalità da uso di sostanze stupefacenti (marijuana) es alcoolici», che riduce grandemente la sua capacità di intendere e volere.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso Salvatore Rosato, per mezzo del suo difensore avv. Maurizio My, articolando un unico motivo, con il quale deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. Il Tribunale ha ritenuto che la condotta del ricorrente costituisse una molestia senza tenere conto per intero della denuncia-querela della persona offesa, la quale aveva ammesso di essersi, in precedenza, intrattenuta con l'imputato, pur rifiutando, dopo quell'incontro, ogni altro rapporto con lui. Anche il giorno del fatto ella aveva ammesso di avere salutato il ricorrente, incontrandolo, pur cercando di fargli capire che non voleva parlare con lui, ed inoltre aveva precisato che, accorgendosi di essere seguita, aveva chiesto al ricorrente perché la seguisse, ma egli aveva negato di farlo. Il Tribunale aveva, quindi, calibrato il concetto di petulanza sulla sensibilità della persona offesa, dando rilevanza penale ad un comportamento che ne era oggettivamente privo.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato. Questa Corte ha più volte stabilito che «Il reato di molestia o disturbo alle persone può essere integrato anche dalla condotta consistente nel seguire insistentemente la persona offesa, o il suo veicolo, in modo da interferire nella sfera di libertà di questa e da arrecarle turbamento» (Sez. 1, n. 11198 del 18/02/2020, Rv. 279048; Sez. 1, n. 18117 del 11/02/2014, Rv. 259295; Sez. 1, n. 7379 del 11/05/2000, Rv. 216273).Il Tribunale ha applicato correttamente questo principio, anche richiamando il provvedimento sopra indicato, ed ha descritto nel dettaglio le modalità della lamentata sequela e le sue conseguenze, che hanno inciso sulla libertà di movimento della vittima.
La valutazione circa la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato è stata, quindi, effettuata sulla base di elementi oggettivi e concreti, e non sulla base della personale sensazione od opinione della persona offesa. Il motivo, pertanto, è manifestamente infondato, in quanto attribuisce alla sentenza impugnata un contenuto in realtà inesistente.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 febbraio 2024 Il Consigl