Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9739/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing due to personal filing without counsel under new procedural code rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9739/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant filed the petition personally without legal counsel, violating the new procedural code requirements. Although the appellant indicated a lawyer, the court found this insufficient as the filing lacked substantive grounds and failed to comply with the mandatory representation rule established by recent legislation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 571 cod. proc. pen.: Following legislative reform, a cassation appeal cannot be filed personally by a party but must be signed by a registered defense attorney, rendering personal filings without counsel inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility personal filing without counsel procedural code reform lack of standing mandatory legal representation permesso di promuovere un procedimento penale diritti della difesa ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod.
Art. 571 cod. proc. pen.
Law 23 June 2017, n. 103
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod.
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTO NICOLA nato a AVERSA il 06/05/1971 avverso l'ordinanza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av,yfso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 21 settembre 2023 la Corte di appello di Napoli ha respinto la richiesta, avanzata da Nicola Musto, di applicazione della continuazione tra i reati giudicati con tre diverse sentenze..

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Nicola Musto, con dichiarazione depositata personalmente presso la Direzione della Casa Circondariale "Uccella" di Santa Maria Capua Vetere, peraltro non accompagnata dai motivi di ricorso, la cui presentazione è stata riservata al difensore di fiducia, specificamente indicato, motivi che non risultano essere stati mai presentati.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

La mera indicazione del nominativo di un difensore, riservando al medesimo la presentazione dei motivi, è palesemente irrilevante. Il ricorso, infatti, dovrebbe essere dichiarato inammissibile anche perché del tutto silente sui motivi di impugnazione e sulle censure mosse al provvedimento impugnato.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

2 5k4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 febbraio 2024 Il Consigliere estensor