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Ordinanza — n. 9737/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of special bar admission for the defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9737/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the defense attorney lacked the required special bar admission to practice before the Supreme Court. Although the client was convicted of a fine by the judge of peace, the appeal was improperly converted to a cassation request by an unqualified lawyer. The court ruled that no exceptions exist to the strict requirement for special bar membership, rendering the entire proceeding void.

Regesto Legislator

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Art. 37, comma 1 e 2, d.lgs. n. 274/2000; Art. 613 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if filed by a defense attorney not enrolled in the special bar of the Supreme Court, regardless of subsequent appointment.

Parole chiave

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special bar admission cassation inadmissibility defense attorney qualification art 613 code of criminal procedure supreme court practice esame di cassazione istanza di revisione penale petizione in giudizio

Disposizioni normative citate

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Art. 37, comma 1, d.lgs. n. 274/2000
L'appello, però, è stato trasmesso a questa Corte in quanto, secondo il disposto di cui all'art. 37, comma 1, d.lgs.
Art. 37, comma 2, d.lgs. n. 274/2000
Contro la sentenza indicata è proponibile il ricorso per cassazione, secondo il disposto dell'art. 37, comma 2, d.lgs. n. 274/2000.
Art. 613 cod. proc. pen.
Il predetto difensore è però risultato privo, alla data di presentazione dell'appello poi qualificato come ricorso in cassazione, dell'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione, richiesta dall'art. 613 cod.proc.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
art. 613 cod.proc.pen
Il predetto difensore è però risultato privo, alla data di presentazione dell'appello poi qualificato come ricorso in cassazione, dell'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione, richiesta dall'art. 613 cod.proc.pen.
art. 616 cod.proc.pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022
Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013
283683), e che «È inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l'appello proposto dal difensore, ove questi non risulti iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Rv.
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013
pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte» (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KASTRATI ALTIN nato il 27/07/2000 avverso la sentenza del 21/03/2023 del GIUDICE DI PACE di TRIESTEdato avv. o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza n. 137/2023, emessa in data 25 marzo 2023 dal giudice di pace di Trieste, Altin Kastrati è stato condannato alla pena di euro 15.000 di multa.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello Altin Kastrati, per mezzo del suo difensore avv. Antonio Cattarini. L'appello, però, è stato trasmesso a questa Corte in quanto, secondo il disposto di cui all'art. 37, comma 1, d.lgs. n. 274/2000, le sentenze emesse dal giudice di pace sono appellabili dall'imputato solo se è irrogata una pena diversa da quella pecuniaria, o se è impugnata la condanna al risarcimento del danno, condizioni non presenti nell'atto qui impugnato. Contro la sentenza indicata è proponibile il ricorso per cassazione, secondo il disposto dell'art. 37, comma 2, d.lgs. n. 274/2000. Il predetto difensore è però risultato privo, alla data di presentazione dell'appello poi qualificato come ricorso in cassazione, dell'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione, richiesta dall'art. 613 cod.proc.pen.

3. L'impugnazione deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, perché proposta da un difensore non abilitato ad esercitare l'ufficio davanti alla Corte di cassazione nei modi stabiliti dall'art. 613 cod.proc.pen. Il testo della norma è chiaro, e la giurisprudenza di legittimità ha anche stabilito che «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, ancorché successivamente sia depositato atto di nomina di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Rv. 283683), e che «È inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l'appello proposto dal difensore, ove questi non risulti iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Rv. 256835), non essendo prevista alcuna deroga alla normativa indicata.

Infatti, sul punto, questa Corte ha stabilito che «La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte» (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000).v 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 febbraio 2024 Il Consigliere e