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Ordinanza — n. 9734/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing due to personal filing without counsel under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9734/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant filed it personally without legal counsel, violating the new procedural law. Gerardo Schettino challenged a detention regime extension order, submitting the petition without reasons or a qualified defender. The court ruled that personal filing is prohibited for such appeals post-legislative reform, citing the Supreme Court's established interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 571 c.p.p.: The appeal to the Court of Cassation cannot be filed personally by the party but must be signed by a qualified defender, under penalty of inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissibility lack of standing personal filing legal counsel requirement procedural law reform detention regime Cassation appeal differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod.
Art. 571 c.p.p.
Law 23 June 2017, n. 103
Art. 616 c.p.p.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod.
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Sezioni Unite, Aiello
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHETTINO GERARDO nato a VIGGIANELLO il 25/10/1964 avverso l'ordinanza del 22/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 22 settembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Gerardo Schettino avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord.pen.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Gerardo Schettino, con dichiarazione depositata personalmente presso la Direzione della Casa di Reclusione di Milano-Opera, peraltro non accompagnata dai motivi di ricorso, munita della nomina di un difensore di fiducia ai fini della presentazione di ricorso in cassazione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

La mera indicazione del nominativo di un difensore è palesemente irrilevante. Il ricorso, peraltro, dovrebbe essere dichiarato inammissibile anche perché del tutto silente sui motivi di impugnazione e sulle censure mosse al provvedimento impugnato.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 febbraio 2024 Il Consigliere estensore I