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Ordinanza — n. 9729/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming procedural nullity and illogical sentencing regarding suspended sentence denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9729/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Mouhamed Saaid's appeal inadmissible for failing to meet specific pleading requirements. The appellant argued that the second-instance judgment was null due to non-service of citation and illogical in denying a suspended sentence based on his criminal history. The court rejected these claims, noting the appellant had acknowledged the proceedings and failed to specifically address the court's reasoning regarding his continued delinquency.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) e lett. b) e) cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it lacks specificity by failing to draw a correlation between the grounds of the challenged decision and the arguments presented in the appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity suspended sentence denial procedural nullity criminal history assessment recidiva nell'infrazione reati contro la libertà personale misura di contenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Con il primo eccepisce la violazione della legge processuale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. b) e) cod. proc. pen.
Con il primo eccepisce la violazione della legge processuale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 58 legge n. 689/1981
133 cod.pen., così come richiesto dall'art. 58 legge n. 689/1981, ed applicando correttamente detta norma, laddove stabilisce che «la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».
Art. 56 legge n. 689/1981
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 133 cod.pen
art. 58 legge n. 689/1981
133 cod.pen., così come richiesto dall'art. 58 legge n. 689/1981, ed applicando correttamente detta norma, laddove stabilisce che «la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».
art. 56 legge n. 689/1981

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5936 del 25/01/1985, Rv. 169767
Tale motivazione risulta logica e fondata su dati oggettivi non negati dal ricorrente, ed è sufficiente per escludere la concedibilità della sanzione sostitutiva richiesta (vedi Sez. 2, n. 5936 del 25/01/1985, Rv. 169767;
Sez. 2, n. 4975 del 22/12/2022, dep. 2023, n.m.
Sez. 2, n. 4975 del 22/12/2022, dep. 2023, n.m.).
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945; Sez.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970
236945; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970) 4.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUHAMED SAAID nato il 12/08/1984 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 04 aprile 2023 la Corte di appello di Perugia, quale giudice di rinvio, ha confermato la sentenza emessa in data 22 gennaio 2018 dal Tribunale di Teramo nei confronti di Mouhamed Saaid, e lo ha condannato per il reato di tentato furto aggravato in abitazione da lui commesso in data 07/11/2017. La Corte ha precisato che la sentenza di condanna era stata annullata limitatamente all'omessa decisione sulla richiesta di sostituire la pena irrogata con la libertà controllata, ed ha escluso l'accoglibilità della richiesta stante la gravità del reato commesso e la capacità a delinquere dimostrata dall'imputato, dedotta dai suoi precedenti penali «piuttosto gravi e anche recenti», già valutati al fine di applicare la contestata recidiva qualificata, e dai reati commessi anche successivamente a quello oggetto del giudizio. Tale complessiva condotta ha indotto i giudici a ritenere che l'imputato non si sarebbe attenuto agli obblighi della sanzione sostitutiva richiesta.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso Mouhamed Saaid, per mezzo del suo difensore avv. Umberto Gramenzi, articolando due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la violazione della legge processuale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., per la propria omessa citazione in giudizio. Il decreto di citazione per il grado di appello non è stato mai notificato al ricorrente, omissione da cui deriva la nullità assoluta del giudizio di secondo grado e della sentenza emessa. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge penale e la omessa e manifestamente illogica motivazione in merito all'applicazione della sanzione sostitutiva richiesta, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod.proc.pen. La decisione della sentenza impugnata, di negare l'applicazione della sanzione sostitutiva per la gravità del reato, è manifestamente illogica, perché si traduce in una ingiustificata negatoria del beneficio a chi commette un certo tipo di reati, in questo caso il furto in abitazione. Anche la decisione di negare il beneficio per i precedenti penali del ricorrente è manifestamente illogica, in quanto significa escludere la sua applicabilità in favore di soggetti recidivi. La finalità della concessione della libertà controllata è quella di favorire il reinserimento sociale del condannato, e la sentenza impugnata non ha motivato sul punto, omettendo di valutare la sua concedibilità sotto tale profilo.

Inoltre i giudici avrebbero dovuto valutarla solo tenendo conto della condotta tenuta fino alla commissione del reato qui giudicato, e quindi solo delle condanne divenute irrevocabili prima di tale data; il ricorrente ha riportato, prima della data di commissione di questo reato, solo un'altra condanna irrevocabile, per un delitto della stessa indole ma lontano nel tempo, per cui non sussiste la causa ostativa prevista dall'art. 59, comma 2, lett. a), legge n. 689/1981 3. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile. 3.1.

Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'imputato risulta essere stato citato in data 29/12/2022 per il giudizio di rinvio, come da timbro apposto sull'atto e firmato dal detenuto per ricevuta, e la dimostrazione della sua conoscenza della pendenza del processo è data dal fatto che, dopo quella data, egli ha confermato la nomina del difensore di fiducia per l'udienza del 04/04/2023. La violazione della legge processuale eccepita in questo motivo di ricorso è, quindi, del tutto insussistente. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e privo di specificità, in quanto il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha negato la sostituzione della pena irrogata con la libertà controllata valutando la sua concedibilità alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., così come richiesto dall'art. 58 legge n. 689/1981, ed applicando correttamente detta norma, laddove stabilisce che «la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».

La sentenza impugnata ha motivato, in modo approfondito e sulla base della condotta tenuta dall'imputato prima e dopo il reato giudicato, la sussistenza di fondati motivi, costituiti dal fatto di avere egli continuato a delinquere in modo pressoché ininterrotto, per ritenere che egli non avrebbe rispettato i molti e pesanti obblighi imposti dalla sanzione della libertà controllata previsti dall'art. 56 legge n. 689/1981, nella formulazione vigente all'epoca di commissione del reato e di emissione della sentenza annullata. Tale motivazione risulta logica e fondata su dati oggettivi non negati dal ricorrente, ed è sufficiente per escludere la concedibilità della sanzione sostitutiva richiesta (vedi Sez. 2, n. 5936 del 25/01/1985, Rv. 169767;

Sez. 2, n. 4975 del 22/12/2022, dep. 2023, n.m.). Il ricorrente non si confronta con questa motivazione, omettendo di riferirla e di contestarla. Il ricorso, pertanto, deve essere ritenuto generico e privo di specificità, secondo il consolidato principio di questa Corte, secondo cui «E' inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della tv/1A-- correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso» (Sez.1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634;

Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970) 4. Per i motivi sopra espressi, il ricorso deve quindi essere ritenuto manifestamente infondato, e dichiarato perciò inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della