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Ordinanza — n. 9728/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding knife carrying, upholding lower court's refusal of non-prosecution due to lack of particular triviality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9728/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giovanni Pollina inadmissible, upholding the lower court's conviction for carrying a knife without justification. The appellant argued that mere forgetfulness regarding the knife's location should trigger non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, citing a different precedent. The Court rejected this, ruling that the lower court correctly evaluated the specific facts and that excluding non-prosecution does not preclude applying the minor offense mitigation clause.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 4 comma 3 legge n. 110/1975: The exclusion of non-prosecution for particular triviality does not prevent the recognition of the mitigating circumstance of minor offense, as the two concepts require distinct and separate evaluations of the factual scenario.

Parole chiave

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non-prosecution particular triviality minor offense carrying a weapon inadmissible appeal mitigating circumstance penal code infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Questa Corte ha, infatti, affermato che «L'esclusione del beneficio della non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non impedisce il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cui all'art.
Art. 4 comma 3 legge n. 110/1975
Con sentenza emessa in data 23 maggio 2023 il Tribunale di Termini Imerese ha condannato Giovanni Pollina alla pena di 2.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n.
Art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod.proc.pen.
131-bis cod.pen., con violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod.proc.pen.
art. 4 legge n. 110/1975
Con sentenza emessa in data 23 maggio 2023 il Tribunale di Termini Imerese ha condannato Giovanni Pollina alla pena di 2.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975 da lui commesso in data 11/06/2021 portando, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico.
art. 131-bis cod.pen
Giovanni Condello, articolando un unico motivo, con il quale deduce l'errata applicazione della legge penale, in relazione all'art. 131-bis cod.pen., con violazione dell'art.
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 35387/2019
Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017
(In motivazione, la Corte ha precisato che il fatto di "particolare tenuità" ai fini della declaratoria di non punibilità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve entità che attenua il reato)» (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Rv.
Sez.1 n. 35387/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLINA GIOVANNI nato a VAPRIO D'ADDA il 14/05/1992 avverso la sentenza del 23/05/2023 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 23 maggio 2023 il Tribunale di Termini Imerese ha condannato Giovanni Pollina alla pena di 2.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975 da lui commesso in data 11/06/2021 portando, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico. Il Tribunale ha ritenuto sussistente l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, ma ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., perché la pericolosità della condotta dell'imputato, per il possibile uso del coltello, e il comportamento tenuto al momento del controllo, omettendo di giustificare il possesso dell'arma ed affermando solo in seguito che essa apparteneva a suo padre, non consentivano di qualificare il fatto come di particolare tenuità.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso Giovanni Pollina, per mezzo del suo difensore avv. Giovanni Condello, articolando un unico motivo, con il quale deduce l'errata applicazione della legge penale, in relazione all'art. 131-bis cod.pen., con violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod.proc.pen. Il Tribunale ha escluso che la mera dimenticanza, avendo l'imputato spiegato di avere portato con sé il coltello solo per avere dimenticato di averlo messo nel borsello, possa rilevare per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., mentre in un caso analogo la Corte di cassazione ha ritenuto che essa rilevasse per valutare il grado di colpevolezza. Il Tribunale, invece, ha escluso la concedibilità dell'assoluzione per la particolare tenuità del fatto valorizzando solo la natura pericolosa del coltello, mentre il giudizio richiede una valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta.

La motivazione circa la pericolosità dell'arma, per il suo possibile uso, è inoltre, contraddittoria, avendo lo stesso giudice precisato che il fatto è avvenuto intorno alla mezzanotte e in periodo di lockdown, quando, quindi, non vi erano persone per strada. 2.1. Con una memoria successivamente depositata, il ricorrente ha contestato l'invio del ricorso alla Settima sezione penale, per una sua ipotizzata inammissibilità, sottolineando che esso non è meramente ripetitivo delle censure già respinte dal giudice di merito richiamando corretti principi giuridici, perché la sua decisione contrasta con la sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Sez.1 n. 35387/2019.

Inoltre il ricorso contiene una specifica critica alla sentenza impugnata, stante il richiamo al principio giurisprudenziale indicato dalla predetta pronuncia della Corte di cassazione, la quale ha annullato una diversa sentenza di merito che aveva, in un caso analogo, condannato l'imputato con la medesima motivazione poi annullata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha sufficientemente motivato le ragioni del rigetto della richiesta di applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.pen., effettuando una valutazione complessiva del fatto, così come indicato dalla giurisprudenza di legittimità. Ha infatti valutato l'oggettiva pericolosità della condotta, per la possibilità di uso del coltello, che non era un mero strumento di lavoro; è appena il caso di evidenziare la non contraddittorietà dell'affermazione della possibilità di uso dello stesso, perché il fatto che esso venisse portato di notte in periodo di lockdown non esclude che potesse essere usato contro chi si trovava fuori di casa per dovere, come i Carabinieri, e contro chi violava il divieto di uscire, come lo stesso imputato.

Il Tribunale ha poi valutato negativamente il comportamento dell'imputato, che nel momento del controllo non ha fornito alcuna giustificazione, e solo in seguito ha affermato che l'arma apparteneva al padre e che egli l'aveva portata con sé, chiusa nel borsello, per una dimenticanza. Ha, inoltre, valutato di fatto, nel corpo della motivazione, i motivi della condotta e la giustificazione addotta, affermando non essere credibile l'asserita dimenticanza dell'arma nel borsello, sia perché il coltello non aveva le caratteristiche dello strumento usato per compiere il lavoro di innesto menzionato dall'imputato, sia perché esso avrebbe potuto essere lasciato nel luogo in cui tale lavoro veniva svolto, sia perché la dimenticanza si sarebbe protratta per un'intera giornata, e l'imputato ha addirittura sostenuto di avere lasciato sull'auto il borsello, benché in esso custodisse anche i propri documenti e le chiavi di casa.

La motivazione è quindi completa e non contraddittoria, avendo il giudice effettuato una valutazione complessiva di tutti gli elementi del fatto e del grado di colpevolezza, così conformandosi ai consolidati principi di questa Corte. < A.414 Non vi è, inoltre, alcuna contraddizione nel negare I é )-pimitur . ai s nsi dell'art. 131-bis cod.pen. pur qualificando il fatto come di lieve entità, in applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975. Questa Corte ha, infatti, affermato che «L'esclusione del beneficio della non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non impedisce il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (In motivazione, la Corte ha precisato che il fatto di "particolare tenuità" ai fini della declaratoria di non punibilità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve entità che attenua il reato)» (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Rv. 271262).

Il ricorso non si confronta, quindi, con la motivazione della sentenza impugnata, in quanto afferma erroneamente che essa ha negato l'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen. solo per la pericolosità dell'arma, e senza avere valutato la rilevanza dell'asserita dimenticanza della stessa. Il richiamo al principio espresso in una diversa sentenza di questa Corte è irrilevante, in quanto il giudice di legittimità può rilevare e dichiarare la sussistenza della causa di non punibilità solo quando il giudice di merito l'abbia erroneamente negata o abbia omesso ogni valutazione, non quando la sua esclusione è stata motivata in modo conforme ai canoni stabiliti dalla norma.

4. Per i motivi sopra espressi, il ricorso deve quindi essere ritenuto manifestamente infondato, e dichiarato perciò inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende.