Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9727/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9727/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9727/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza emessa in data 20 luglio 2023, secondo il rito di cui all'art.444 cod. proc. pen., il Tribunale di Ravenna ha applicato a Haxhi Xhihani la pena di un anno reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 accertato in data 08 marzo 2023. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Haxhi Xhihani, per mezzo del proprio difensore avv. Niccolò Vecchioni, con atto depositato tempestivamente essendo stata la sentenza redatta ai sensi dell'art. 544, comma 2, cod.proc.pen.. Il ricorrente ha articolato un unico motivo, con il quale denuncia il difetto di motivazione della sentenza circa la insussistenza degli estremi per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., insussistenza enunciata senza alcuna concreta motivazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9727/2024 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen., il Tribunale di Ravenna ha applicato a Haxhi Xhihani la pena di un anno reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 accertato in data 08 marzo 2023. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Haxhi Xhihani, per mezzo del proprio difensore avv. Niccolò Vecchioni, con atto depositato tempestivamente essendo stata la sentenza redatta ai sensi dell'art. 544, comma 2, cod.proc.pen.. Il ricorrente ha articolato un unico motivo, con il quale denuncia il difetto di motivazione della sentenza circa la insussistenza degli estremi per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., insussistenza enunciata senza alcuna concreta motivazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
allontanamento malgrado rischio di persecuzione motivo d'espulsione riesame del decreto espulsione violazione del bando motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente ha articolato un unico motivo, con il quale denuncia il difetto di motivazione della sentenza circa la insussistenza degli estremi per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., insussistenza enunciata senza alcuna concreta motivazione.
art. 444 cod. proc. pen
103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHIHANI HAXHI nato il 21/11/1987 avverso la sentenza del 20/07/2023 del TRIBUNALE di RAVENNAdato av/Iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 20 luglio 2023, secondo il rito di cui all'art.444 cod. proc. pen., il Tribunale di Ravenna ha applicato a Haxhi Xhihani la pena di un anno reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 accertato in data 08 marzo 2023.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Haxhi Xhihani, per mezzo del proprio difensore avv. Niccolò Vecchioni, con atto depositato tempestivamente essendo stata la sentenza redatta ai sensi dell'art. 544, comma 2, cod.proc.pen.. Il ricorrente ha articolato un unico motivo, con il quale denuncia il difetto di motivazione della sentenza circa la insussistenza degli estremi per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., insussistenza enunciata senza alcuna concreta motivazione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

E' di tutta evidenza che l'imputato ha invece censurato un vizio di motivazione relativo alla sussistenza o meno di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., peraltro neppure indicata. Deve perciò applicarsi il principio dettato da questa corte, secondo cui «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.» (Sez.

F, ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761; vedi anche Sez. 2, n.4727 del 11/01/2018, Rv.272014; Sez.6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv.278337).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 febbraio 2024 Il Consigliere estensore