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Ordinanza — n. 9608/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9608/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9608/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRONE MASSIMO nato a MADDALONI il 18/01/1986 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; • Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Perrone Massimo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada. Rilevato che il ricorrente lamenta: 1.Nullità della sentenza per vizio di motivazione in relazione alla fattispecie in contestazione;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 9608/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto che il giudice di merito consideri tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente").

Parole chiave

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attenuazione della pena motivazione nel merito difetto di motivazione mancata prova di parzialità errore nella commisurazione della pena sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto che il giudice di merito consideri tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRONE MASSIMO nato a MADDALONI il 18/01/1986 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; • Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Perrone Massimo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada. Rilevato che il ricorrente lamenta: 1.Nullità della sentenza per vizio di motivazione in relazione alla fattispecie in contestazione;

2. Violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni prospettate dal ricorrente risultano del tutto generiche e prive di reale confronto con le argomentazioni illustrate in sentenza, in cui viene dato conto in modo puntuale degli elementi posti a fondamento della individuazione dell'imputato quale conducente della vettura indicata in imputazione. Considerato, quanto alla doglianza riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche, che la Corte di merito ha egualmente offerto idonea motivazione, rimarcando la negativa personalità dell'imputato, gravato da un recente precedente, e la gravità del fatto.

Considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto che il giudice di merito consideri tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente").

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere este