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Ordinanza — n. 9606/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for drug trafficking, citing lack of merit and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9606/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Njie Sainey inadmissible due to manifestly unfounded grounds. The defense argued for reduced sentencing and the application of specific mitigating circumstances, but the court found the lower court's reasoning sufficient and free from logical inconsistencies. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368 c.p.p.; Art. 62 n. 4, 131 bis, 133 c.p.: Appeals based on generic complaints regarding sentencing or the exclusion of recidivism are inadmissible if the lower court's reasoning is coherent and free from logical flaws, reserving the assessment of penalty congruity to the trial judge.

Parole chiave

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inadmissible appeal recidivism exclusion sentencing discretion drug trafficking conviction mitigating circumstances attenuazione della pena scemata imputabilità aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90
Art. 131 bis c.p.
vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata ed alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
Art. 62 n. 4 c.p.
Vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, che avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo edittale previa esclusione della ritenuta recidiva; vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 133 c.p.
Considerato che, ove la pena non si discosti in maniera rilevante dal minimo edittale, non è richiesta, secondo consolidato orientamento di questa Corte, una specifica e dettagliata motivazione, essendo riservata al giudice di merito, la scelta, basata sui criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 131 bis cod. pen
vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata ed alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.;
art. 133 cod. pen
Considerato che, ove la pena non si discosti in maniera rilevante dal minimo edittale, non è richiesta, secondo consolidato orientamento di questa Corte, una specifica e dettagliata motivazione, essendo riservata al giudice di merito, la scelta, basata sui criteri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - Marciano
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016
251690; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep.
Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022
270419 - 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 - Mastro
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - Scaramozzino
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013 - Pasquali
Sez. 2, n. 28852 del 8/05/2013 - Taurasi
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013 - Serratore
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - Ferrario
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NJIE SAINEY nato il 16/11/1988 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Njie Sainey, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

1. vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata ed alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.;

2. Vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, che avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo edittale previa esclusione della ritenuta recidiva; vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione, ripropositivi di ragioni di doglianza già adeguatamente vagliate e disattese nei gradi di merito.

Ritenuto che la doglianza riguardante la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. attinge aspetti valutativi della motivazione che sfuggono al sindacato di legittimità, essendo stata correttamente esclusa la particolare tenuità del fatto alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell'intensità del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Rilevato che la motivazione espressa in sentenza soddisfa i principi enunciati in questa sede in tema di recidiva (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 - 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 - 01), desumendosi dalle argomentazioni illustrate in sentenza l'idoneità della condotta criminosa per cui si procede a rivelare l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato in ragione dei molteplici precedenti penali anche specifici dallo stesso annoverati, l'ultimo dei quali di recente datazione rispetto a quello ogge. Considerato, quanto alle doglianze in tema di determinazione della pena, che la sentenza è sorretta da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la pena inflitta in primo grado, evidenziando come la stessa, di poco superiore al minimo edittale, non potesse essere suscettibile di ulteriori riduzioni, tenuto conto della entità del fatto.

Considerato che, ove la pena non si discosti in maniera rilevante dal minimo edittale, non è richiesta, secondo consolidato orientamento di questa Corte, una specifica e dettagliata motivazione, essendo riservata al giudice di merito, la scelta, basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez. 2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Ry.256464;

Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197) Considerato che la determinazione della pena in concreto irrogata è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Considerato che la motivazione posta a sostegno del diniego della circostanza attenuante prevista dall'art.62 n.4 cod. pen., in cui si evidenzia il dato del possesso di una rilevante somma di danaro, provento del reato del commercio di stupefacenti, è del tutto idonea a sostenere il decisum.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi