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Ordinanza — n. 9605/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for lack of motivation and procedural violations regarding drug offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9605/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Luisi Ambrogio, Digennaro Vincenzo, and Giliberti Cesare inadmissible. The appellants argued for lack of motivation and procedural violations, but the court noted that two appellants had previously waived specific grounds at the appellate level. Furthermore, the court found the lower court's reasoning on sentencing equivalence and recidivism to be logically sound and sufficiently motivated, thus falling outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 125 cod. proc. pen.; La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato limitatamente ai capi rinunciati, rendendo inammissibili i ricorsi per cassazione con censure attinenti a tali motivi, mentre le valutazioni discrezionali del merito sfuggono al sindacato di legittimità se sorrette da sufficiente motivazione.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal waiver of appellate grounds lack of motivation recidivism in drug offenses sentencing equivalence procedural violation cassation review limits violazione delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 125 cod. proc. pen.
Giliberti Cesare: mancanza di motivazione, violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi sono inammissibili.
art. 125 cod. proc. pen
Giliberti Cesare: mancanza di motivazione, violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile
ex multis Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv.
Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni
Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LUISI AMBROGIO nato a BARI il 19/07/1984 DIGENNARO VINCENZO nato a TRIGGIANO il 08/06/1968 GILIBERTI CESARE nato a PUTIGNANO il 29/04/1975 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da Luisi Ambrogio, Digennaro Vincenzo, Giliberti Cesare, ritenti responsabili nelle conformi sentenze di merito di plurime violazioni della normativa in materia di stupefacenti.

Rilevato che i ricorrenti lamentano quanto segue. Luisi Ambrogio: mancanza di motivazione su punti decisivi del tema oggetto della decisione; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Digennaro Vincenzo: mancanza di motivazione su punti decisivi oggetto della decisione; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Giliberti Cesare: mancanza di motivazione, violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi sono inammissibili.

Considerato, quanto a Luisi Ambrogio e Digennaro Vincenzo, che le censure proposte, riguardanti rispettivamente la ritenuta recidiva e la qualificazione giuridica del fatto, avevano formato oggetto di rinuncia in sede di appello; considerato che, in base a consolidato orientamento di legittimità, la rinuncia ad uno o più motivi di appello produce l'effetto di limitare la cognizione del gravame ai capi o ai punti della decisione ai quali si riferiscono i rimanenti motivi, con la conseguenza che l'imputato non può dolersi con il ricorso per cassazione dell'omessa motivazione in ordine ai motivi oggetto della rinuncia (cfr. ex multis Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006:"La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi").

Considerato, quanto a Giliberti Cesare, che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa, avendo la Corte di merito, ai fini del diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti, posto in evidenza la mancanza di ulteriori positivi elementi a favore dell'imputato oltre a quelli già considerati in primo grado per il giudizio di equivalenza, la mancanza di effettiva resipiscenza - essendo l'ammissione resa dall'imputato intervenuta quando le emergenze probatorie erano definitivamente chiarite -, la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali anche specifici.

Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena ed anche quella che evidenzi l'assenza di positivi elementi di valutazione (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298;

Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). Considerato, quanto alla mancata esclusione della recidiva qualificata, che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nel ricorso, avendo la Corte di merito evidenziato, con argomentare logico, l'idoneità della condotta criminosa sub iudice, a rivelare l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato in ragione dei molteplici precedenti penali anche specifici annoverati. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno i