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Ordinanza — n. 9601/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding sentencing and mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9601/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely repeated arguments already rejected by the appellate court without providing new, specific reasoning. The appellant argued that the denial of a special mitigation for cooperation was illogical and that the sentence was improperly imposed. The court ruled that the appellate decision was coherent with established jurisprudence, noting the appellant's actions did not effectively interrupt drug trafficking circuits, and emphasized that the sentence was below the average statutory range, thus not requiring detailed justification.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 7, DPR 309/1990; Art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.: Appeals based on reasons already examined and rejected by the appellate court are inadmissible due to lack of specificity, as they fail to offer autonomous and argumentative refutation of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal special mitigation drug trafficking sentencing discretion deposizione inattendibile mancata prova di parzialità testimonianze contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 7, DPR 309/1990
La sentenza impugnata svolge argomentazioni coerenti con l'indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione prevista dal comma settimo dell'art. 73 d.P.R.
Art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 136 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.
pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf.
Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco
Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo
255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo
253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano
240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv.
Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta
236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv.
Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma
230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv.
Sez. 3, n. 23942 del 01/10/2014
309, ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati ai rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati ad attività di indagini già in corso in quella direzione (Sez. 3, n. 23942 del 01/10/2014 Ud.
Sez. 4, n. 42463 del 14/6/2018
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Sez. 3, n. 19441 del 27/1/2012, Marozzi
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017
Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEDORO GIOVANNI nato a BARI il 23/03/1988 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; / Motivi della decisione 1. Montedoro Giovanni ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la penale responsabilità ritenuta dal GUP presso il Tribunale di Bari in ordine alla detenzione ai fini di spaccio di KG 24 di eroina, integrante il reato di cui alt' 73, comma 1, e 80 d.P.R. 309/90. La Corte aveva rideterminato la pena riconoscendo prevalenti le attenuanti generiche. L'esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in merito al diniego del riconoscimento dell'attenuante ad effetto speciale di cui al comma 7 dell'art 73 del DPR 309/1990, nonché, con 11 secondo motivo, vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio.

2. If ricorso è manifestamente infondato, in quanto, relativamente al primo motivo, il ricorrente ha riprodotto le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottopone ad autonoma e argomentata confutazione. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per fa sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15)2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). La sentenza impugnata svolge argomentazioni coerenti con l'indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione prevista dal comma settimo dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati ai rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati ad attività di indagini già in corso in quella direzione (Sez. 3, n. 23942 del 01/10/2014 Ud. (dep. 04)06/2015) Rv. 263642 - 01;

Sez. 4 - ,n. 42463 del 14/06/2018 Ud. (dep. 27/09/2018) Rv. 274347 - 01.). Nel caso in esame, la Corte considera che il ricorrente aveva fornito indicazioni riguardanti le condotte delittuose da lui commesse e contestategli, senza però fornire utili contributi ai fini della concreta Oh incidenza sui traffici in corso di svolgimento, non realizzando perciò la finalità sottesa alla norma, che è quella di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori. Le argomentazioni sopra riportate sono totalmente immuni da vizi logici e, come detto, perfettamente in linea con i principi giurisprudenziali in materia.

Quanto al trattamento sanzionatorio, va rammentato inoltre che l'esercizio del potere discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa radeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (ex multis, sez.3, 27 gennaio 2012,dep. 23 maggio 2012 n. 19441, Marozzi), essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 dei 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01).

Nei caso di specie, la pena è certamente contenuta al di sotto del medio edittale.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 febb