Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments and late introduction of non-punishment plea.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Cosimo Bevilacqua inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground for inadmissibility was that the argument regarding the finality of the violation assessment was repetitive and had already been properly rejected by the lower courts based on witness testimony. The second ground concerned a plea of non-punishment introduced for the first time in the cassation phase, which the court deemed inadmissible as it should have been raised during the trial. Consequently, the appeal failed to meet the requirements for admissibility under Italian criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116, commi 15 e 17 CdS; Art. 131 bis cod. peri.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible if the grounds are repetitive of issues already decided by the lower courts or if a plea of non-punishment is raised for the first time in the cassation phase.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA COSIMO nato a REGGIO CALABRIA il 08/10/1961 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione Con sentenza resa in data 10 luglio 2023,1a Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia, che dichiarava Bevilacqua Cosimo colpevole del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17 CdS. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, articolando due motivi.
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Il primo motivo, riguardante fa prova della definitività dell'accertamento riguardante la seconda violazione, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e, come tale, inammissibile (sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta„ Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). La Corte territoriale aveva già evidenziato come la definitività dell'accertamento fosse stata dimostrata attraverso la deposizione dell'agente Morana, il quale aveva riferito come, presso il proprio ufficio, non risultasse alcuna impugnazione avverso il verbale di contestazione.
La Corte aggiunge, con argomentazione immune di vizi, che non solo la deposizione doveva ritenersi prova idonea, non essendo prescritta da alcuna norma la necessità di prova documentale, ma che l'imputato ben avrebbe potuto produrre, quale prova a discarico, la documentazione attestante l'avvenuta impugnazione del verbale. Il secondo motivo, inerente alta mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. peri., è del tutto generico nonché, comunque, proposto per la prima volta in sede di legittimità pur essendo proponibile nei gradi di merito, con conseguente inammissibilità della doglianza. (Sez. 6 , n. 36518 del 27/10/2020.Rv. 280118 - 02).
All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 Il