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Ordinanza — n. 9597/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for drunk driving as inadmissible due to lack of legal criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9597/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared Luigi Sartorello's appeal against his drunk driving conviction inadmissible. The appellant argued for renewed investigative procedures and document acquisition, but the Court found these grievances manifestly unfounded and legally impermissible in a review for legality. The decision rests on the lower court's correct application of police report value and procedural timing rules, rendering the appeal immune from legitimate criticism.

Regesto Legislator

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Art. 615, co. 1 lett. a) c.p.p.; Art. 616, co. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances are manifestly unfounded, not permitted by law in a review for legality, and do not contain a necessary critical analysis of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal review for legality drunk driving conviction manifestly unfounded lack of legal criticism verdetto di colpevolezza accusa penale altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 186, co. 2 lett. b2-bis e 2-sexies, D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992
Art. 114, disp. att. cod. proc. pen.
EI poi del tutto ovvio che l'orario di compilazione dei verbale descrittivo delle operazioni dì accertamento etilometrico sia successivo rispetto alle operazioni medesime e al preliminare avviso di cui all'art. 114, disp.att.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000), alla condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020
Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Ballori
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARTORELLO LUIGI nato a ROVIGO il 27/05/1948 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Sartorello Luigi ha proposta ricorso per cassaz"tone avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Rovigo in ordine al reato di cui agli arct. 186, co. 2 lett. b2-bis e 2-sexies, d.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, per aver guidato in stato di ebbrezza, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale. L'esponente lamenta:

a) violazione di legge in ordine ai mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'esercizio del diritto di difesa;

b) omessa valutazione in ordine alla doglianza avente ad oggetto la richiesta di acquisizione della prova documentale.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. La Corte territoriale, infatti, ha già motivatamente rigettato le richieste in ordine a tutti i motivi di ricorso. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi legittimità.

Invero, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico detta facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria atteso il valore fidefaciente degli stessi (Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, Rv. 280381-01). Nel caso di specie, l'imputato prima di essere sottoposto ad alcol-test era stato ritualmente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore; circostanza che si desume dal verbale redatto dalla PG, nel quale si dà atto che l'imputato non voleva farsi assistere da un difensore.

Facendo corretta applicazione di tali principi fa Corte ha rilevato che, non costando impugnazione per falso, le circostanze ivi attestate non potevano essere superate dalla prova testimoniale. EI poi del tutto ovvio che l'orario di compilazione dei verbale descrittivo delle operazioni dì accertamento etilometrico sia successivo rispetto alle operazioni medesime e al preliminare avviso di cui all'art. 114, disp.att. cod. proc. pen. sul punto, testualmente, in analoga fattispecie, Sez. 4 - , n. 3906 del 21/01/2020,Ballori, Rv. 278287 - 01). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000), alla condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile 11 ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore delta Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 Il Consigliere este