Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal liability and minor offense exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Valeria Muscolino inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued against her criminal conviction for dangerous driving and the inapplicability of the minor offense exclusion, but the court found her arguments merely repeated those already rejected by the appellate court. Consequently, the appeal was dismissed as non-specific under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 591 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces reasons already discussed and rejected by the court of appeal without providing new specific arguments or distinct legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCOLINO VALERIA nato a TAORMINA il 26/10/1987 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Muscolino Valeria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 7, D.Igs. 285/92. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale e alla inapplicabilità dell'art. 131 bis cod peri.
2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la ricorrente ha riproposto, in ordine alla ritenuta colpevolezza, le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/712011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15)212013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). In particolare, la Corte ha, con motivazione assolutamente congrua e del tutto logica, smentito la tesi difensiva secondo cui fa ricorrente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'esame alcolemico in quanto preoccupata per i figli, considerando:
1) che i predetti figli erano con il padre;
2) che la ricorrente era stata trattenuta in ospedale più di un'ora ove avrebbero agevolmente potuto sottoporla all'esame ematico;
3) che era irrilevante e tardivo sopporsi all'esame dopo 36 ore dal fatto. 3.1 giudici di merito hanno inoltre reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 01; Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01) Nella specie, la Corte territoriale ha richiamato le oggettive modalità della condotta, avendo la ricorrente tenuto una condotta di guida pericolosa, che aveva arrecato ingenti danni a due veicoli in sosta.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella at pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna fa ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delta somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il