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Ordinanza — n. 9588/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9588/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9588/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GORREJA ARDIT nato il 12/11/1990 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Gorreja Ardit, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 186 cod. strada e 131-bis cod. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Regesto Legislator

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art 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 9588/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 7, cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 186 cod. strada e 131-bis cod. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol idoneità alla guida reato grave di stupefacenti guida senza autorizzazione infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art 131-bis cod. pen
Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GORREJA ARDIT nato il 12/11/1990 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Gorreja Ardit, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 186 cod. strada e 131-bis cod. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell'intensità del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pric