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Ordinanza — n. 9587/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9587/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9587/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO GIUSEPPE nato a PATERNO il 24/03/1939 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Longo Giuseppe, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 189, commi 1 e 7 cod. strada Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 9587/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 189, commi 1 e 7 cod. strada Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Parole chiave

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necessità di cure mediche inesigibile malgrado lesioni salute carcerazione preventiva eccessiva godimento dei diritti civili allontanamento nonostante motivi di salute pena detentiva a vita

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
strada Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO GIUSEPPE nato a PATERNO il 24/03/1939 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Longo Giuseppe, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 189, commi 1 e 7 cod. strada Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Considerato che il motivo di doglianza è inammissibile: i limiti edittali del reato per il quale è intervenuta condanna, punito con la pena della reclusione da uno a tre anni, rientrava nella previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen. anche prima della modifica introdotta dal d.lgs 150/2022; si tratta, inoltre, di questione non proposta con l'appello. Secondo quanto affermato da questa Suprema Corte, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.

Dalla lettura di tali disposizioni in combinato disposto con l'art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 25557701; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.23550401; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.19641401). Considerato, quanto alla contestazione riguardante l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, che le doglianze rappresentate nel ricorso si appalesano del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza, del tutto coerenti e immuni da aporie logiche.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024 N Il Consigliere estensor