Italian Court dismisses appeal against death-by-drunk-driving conviction, upholding mandatory license revocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the nullity of the lower court's judgment and the constitutionality of automatic license revocation. The defense argued for a causal link between intoxication and the death and challenged the mandatory nature of license revocation following a Constitutional Court ruling. The court ruled that the statutory provision does not require proof of causality for the aggravated offense and that the automatic revocation remains mandatory for drunk-driving homicide cases absent specific discretionary circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589-bis, comma 2, cod. pen.; Art. 132, comma 1, D.Lgs. 285/1992: The provision punishing death caused by drunk driving does not require proof of causal efficacy between intoxication and the event, and the automatic revocation of the driver's license remains mandatory for this aggravated offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELINTE NELU nato a TIRGU OCNA( ROMANIA) il 28/05/1998 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Melinte Nelu, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 589-bis, commi 1, 2, 8, cod. pen. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:
1. Nullità della sentenza per inosservanza, erronea applicazione, violazione di legge, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 589-bis, comma 2, cod. pen.
2. Nullità della sentenza per inosservanza, erronea applicazione della legge penale, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata con riferimento alla questione di incostituzionalità della revoca automatica della patente di guida. Vista la memoria depositata nell'interesse del ricorrente, in cui la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste per la rimessione del ricorso alla sezione ordinaria, sostenendo la non condivisibilità delle ragioni d'inammissibilità esplicitate in sede di esame preliminare.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni prospettate dal ricorrente risultano reiterative di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con adeguata motivazione, del tutto corretta in diritto e rispettosa dei principi ermeneutici dettati in materia da questa Corte. Considerato che la lettera della norma violata (art. 589-bis, comma 2, cod. pen.), come osservato correttamente dalla Corte di appello, non richiede la dimostrazione che lo stato di ebbrezza abbia avuto efficacia causale nella determinazione dell'evento, punendo in modo più severo la condotta di colui il quale, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, cagioni la morte di un uomo ponendosi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica, circostanza questa neppure contestata dal ricorrente.
Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che, in relazione all'ipotesi di omicidio stradale di cui all'art.589-bis aggravato ai sensi del comma 2 cod. pen., pure a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 88 del 17 aprile 2019), permane l'automatismo secondo cui deve essere sempre disposta la revoca della patente di guida, atteso che la valutazione discrezionale riconosciuta al giudice si riferisce alle ipotesi di omicidio stradale contemplate dall'art. 589 bis cod. pen. in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024