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Ordinanza — n. 9582/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds for re-evaluating facts by higher court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9582/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated Article 95 of D.P.R. 115/2002 regarding the subjective element of the crime. The court rejected this, stating that appellate judges have exclusive competence to reconstruct facts and that the lower court's reasoning was logically sound and based on shared experience.

Regesto Legislator

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Art. 95 d.P.R. 115/2002; In cassation proceedings, the court of appeal has exclusive competence to reconstruct and evaluate facts, precluding the higher court from re-reading factual elements or adopting new parameters of fact-finding.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility exclusive appellate competence factual reconstruction standards subjective element of crime logical reasoning in judgment attenuazione della pena scemata imputabilità menomazione psichica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 95 d.P.R. 115/2002
art. 95 d.P.R. 115/2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPPO RAFFAELE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 01/07/1986 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Nappo Raffaele, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione dell'art.

95. d.P.R. 115/2002, contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio in atti, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il