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Ordinanza — n. 9580/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of merit regarding accessory penalty revocation of driver's license in drunk driving case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9580/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court's reasoning regarding the accessory penalty was exhaustive and legally sound. The appellant argued for a vicio di motivazione concerning the revocation of the driver's license, but the court found the trial judge's assessment of the drunk driving severity fully compliant with statutory parameters. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.1 n. 5 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when the lower court's reasoning is exhaustive and free from logical defects, as the appellant fails to demonstrate a lack of motivation or a violation of the principle of equality of arms.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility vizio di motivazione accessory penalty revocation drunk driving offense procedural costs award promozione dell'accusa penale gravi addebiti penali sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360 c.1 n. 5 c.p.p.
Art. 444 cod. prc. Pen.
Seno Samuel ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. prc. Pen. dal GUP presso il Tribunale di Treviso, con la quale era stata applicata la pena di anni tre, mesi sei e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art.
Art. 589 bis cod. pen.
dal GUP presso il Tribunale di Treviso, con la quale era stata applicata la pena di anni tre, mesi sei e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. commesso ai danni di Pavan Davide.
Art. 218 cds
art. 589 bis cod. pen
dal GUP presso il Tribunale di Treviso, con la quale era stata applicata la pena di anni tre, mesi sei e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 589 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENO SAMUEL nato a TREVISO il 28/01/1994 avverso la sentenza del 07/09/2023 del GIP TRIBUNALE di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Seno Samuel ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. prc. Pen. dal GUP presso il Tribunale di Treviso, con la quale era stata applicata la pena di anni tre, mesi sei e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. commesso ai danni di Pavan Davide.

Lamenta, con unico motivo, vizio di motivazione in ordine alla applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida. Il motivo è manifestamente infondato. ri giudice di merito ha esaustivamente argomentato in ordine a tutti i parametri di cui all'ad, 218 cds ( gravità del danno apportato, gravità della violazione commessa, pericolo che l'ulteriore drcolazione dell'imputato puo cagionare) richiamando la tragicità dell'evento e la gravità dell'imprudenza commessa, consistita nell'essersi consapevolmente messo alla guida di un mezzo in stato di ebbrezza alcolica, invadendo la opposta corsia e travolgendo un giovane motociclista che transitava regolarmente sulla propria corsia di pertinenza.

Si tratta di motivazione esaustiva, pienamente rispondente ai parametri normativi sopra riportati e totalmente immune da vizi logici. Il richiamo alla condotta così come descritta nel capo di imputazione rende del tutto irrilevante l'imprecisione del riferimento al trascinamento della vittima, anziché del ciclomotore, per trenta metri dopo l'impatto, essendo comunque incensurabile l'apprezzamento compiuto dal giudicante circa l'estrema gravità della condotta di guida tenuta dall'imputato e del danno cagionato. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delta somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 Il Con