Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to adequate sentencing and mitigating circumstances reasoning by the Court of Appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible despite the appellant's claim of insufficient reasoning regarding the sentence and lack of mitigating circumstances. The Court of Appeal had adequately addressed the high blood alcohol level, the driving with a revoked license, and the defendant's criminal history. Consequently, the Court found the lower court's arguments sufficient and rejected the appeal, ordering the appellant to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133, 62-bis cod. pen.; Art. 546 cod. proc. pen.: An appeal challenging the adequacy of sentencing reasoning or the denial of mitigating circumstances is inadmissible if the Court of Appeal has provided a coherent and logical argumentation addressing the specific facts and the defendant's personal circumstances.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERVISHI MERSIAN nato il 08/08/1991 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Dervishi Mersian, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze del reato di all'art. 186, comma 2, lett.
b) cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta inosservanza o erronea applicazione degli artt. 133, 62-bis cod. pen., 546 cod. proc. pen. La Corte d'appello, evidenzia il ricorso, ha rigettato i motivi di appello relativi all'eccessività della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, rendendo sul punto una motivazione carente, manifestamente illogica e contraddittoria. Invero, a fronte della quantificazione della pena in misura prossima al valore medio edittale, i giudici di merito non avrebbero fornito una motivazione adeguata, utilizzando formule di stile, in violazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, che impone in tali casi un particolare obbligo di motivazione, con l'espressa indicazione delle ragioni che hanno portato alla suddetta quantificazione.
Inoltre, i giudici di merito hanno negato la concessione delle attenuanti generiche senza fornire sul punto adeguata motivazione. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni prospettate dal ricorrente non trovano riscontro nella motivazione offerta in sentenza, avendo la Corte di appello congruamente argomentato in punto di trattamento sanzionatorio, ponendo in evidenza la gravità del fatto - elevato tasso alcolemico in relazione alla soglia prevista dalla lettera b) dell'art. 186 cod. strada; modalità del fatto per essersi il ricorrente posto alla guida della vettura con la patente di guida revocata - e la negativa personalità dell'imputato, gravato da altri precedenti.
Considerato, quanto alla doglianza riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche, che la Corte di merito ha egualmente offerto idonea motivazione, rimarcando l'assenza di positivi elementi idonei a questo fine e la ricorrenza di circostanze ostative, quali i precedenti penali annoverati, oggetto di attenta disamina e la gravità della condotta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere e