Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9576/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility as plea bargain waiver bars non-punibility arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9576/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's plea bargain waived the right to contest the prosecution's charges. The court found the defendant's argument regarding non-punibility under Article 129 of the Code of Criminal Procedure was inadmissible as it contradicted the voluntary agreement reached during the plea. Consequently, the court upheld the original sentencing decision and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; The waiver of charges in a plea bargain precludes the defendant from raising inadmissible appeals regarding non-punibility grounds that contradict the agreed terms.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain waiver inadmissible appeal non-punibility grounds procedural waiver Cassazione appeal altri capi d'accusa gravi addebiti penali false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilítà della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Art. 129 cod. proc. pen.
285/92, deducendo carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
285/92, deducendo carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto
Cass., Sez. U., n. 10372 del 27 dicembre 1995, Serafino
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCORDINO MASSIMILIANO nato a MONZA il 01/07/1968 avverso la sentenza del 10/10/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZApato avviso alle partul udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione Accordino Massimiliano ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 186, co. 7 e co. 2 sexies d.lgs. 285/92, deducendo carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilítà della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiarnento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Cass., Sez.

U., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto; Id., Sez. U., n. 10372 del 27 dicembre 1995, Serafino). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva. Anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi della decisione, che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni Unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni.

Né l'imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile. D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato.

Nel caso di specie il giudice dà conto che, alla luce degli atti, emergenti dall'annotazione di intervento della Polizia Locale di Monza, non si evincevano elementi su cui fondare ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 Il Consig