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Ordinanza — n. 9575/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9575/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant merely repeated issues already examined and dismissed by the appellate court without providing new arguments. The appellant argued for a specific review of the sentencing treatment, but the court found the grounds generic and lacking correlation with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected as non-specific under Article 591 of the Criminal Procedure Code, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds merely reproduce those already discussed and rejected by the court of appeal without specific refutation or new arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity Criminal Procedure Code sentencing justification generic grounds repeated issues procedural costs delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato.

Giurisprudenza citata

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sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.
sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco
sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo
255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv.
sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo
253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv.
sez. 4, n. 34270 del 31/7/2007, Scicchitano
sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta
236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv.
sez. 4, n. 15497 del 22/12/2002, Palma
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017
32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014
Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv.
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENINI MIRKO nato a CASALMAGGIORE il 03/04/1978 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Menini Mirko ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Mantova in ordine al reato di cui alrart.186„ comma 7, CdS.. L'esponente lamenta mancanza ed iffogicità della motivazione in merito al trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per fa sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per fa mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuoio non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15)212013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 317/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 221212002, Palma, Rv. 221693). In particolare, i giudici di appello hanno chiarito che gli elementi presi in considerazione ai sensi dell'art.133 giustificavano la misura della pena inflitta a prescindere dalla sussistenza o meno di due episodi di rifiuto, quali le modalità della condotta ingiuriosa e il recente precedente specifico.

Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dai giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.i. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01;

Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 - 03). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente applicato detti principi, osservando che nel caso di specie non erano ravvisabili elementi positivi, anzi, ha sottolineato i precedenti specifici del reo, anche recenti. Va rammentato inoltre che l'esercizio del potere discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Ciò vale anche per il giudice di appello il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (ex multis, Sez. 2, a. 36104 del 27/0412017, Mastro, Rv. 271243) 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 fe