Ordinanza — n. 9574/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIZI RENATO nato a PENNABILLI il 04/09/1946 avverso l'ordinanza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Brizi Renato avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., per mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 24 Cost, art. 24 della Costituzione; Ordinanza — n. 9574/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., per mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIZI RENATO nato a PENNABILLI il 04/09/1946 avverso l'ordinanza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Brizi Renato avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., per mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato.
Rilevato che la difesa deduce, con il motivo unico di ricorso, l'illegittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter ed 1-quater cod. proc. pen. per violazione dell'art. 24 Cost. Considerato che la questione, agitata nel ricorso, di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. per violazione dei principi di uguaglianza ed effettività della tutela giurisdizionale, di cui all'art. 24 della Costituzione è manifestamente infondata posto che la richiesta contenuta nelle norme richiamate secondo cui, a pena di inammissibilità dell'appello, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, nonché lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, è frutto di una scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivino da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi in limine impugnationis ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine (si vedano Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa Mohanned Khmayes, Rv. 285324;
Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere