Italian court dismisses appeal against traffic offense acquittal due to valid exclusion of statutory non-prosecution grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court erred in applying Article 131-bis of the Penal Code regarding the exclusion of criminal liability. The court found that the lower court correctly excluded this ground based on the objective disvalue of the proven conduct, rendering the decision logically sound and free from errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 186-bis cod. strada.; The statutory ground for non-prosecution is validly excluded when the objective disvalue of the conduct warrants punishment, precluding appeals based on erroneous application of this exemption.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCARRONE EMANUELE nato a ACIREALE il 04/06/1999 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore da Maccarone Emanuele, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1-bis, in relazione all'art. 186-bis comma 1 lett. A) cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pesi