Ordinanza — n. 9573/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCARRONE EMANUELE nato a ACIREALE il 04/06/1999 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore da Maccarone Emanuele, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1-bis, in relazione all'art. 186-bis comma 1 lett. A) cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 9573/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 187, commi 1 e 1-bis, in relazione all'art. 186-bis comma 1 lett. A) cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCARRONE EMANUELE nato a ACIREALE il 04/06/1999 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore da Maccarone Emanuele, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1-bis, in relazione all'art. 186-bis comma 1 lett. A) cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pesi