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Ordinanza — n. 9572/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding conversion of detention to fine due to insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9572/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Guglielmo Barretta's appeal against a second-instance conviction inadmissible. The appellant argued the lower court failed to properly justify converting his detention sentence into a monetary fine under specific legal criteria. The court rejected this claim, citing established precedent that such conversions do not require an exhaustive examination of all statutory parameters when negative personality traits and specific conduct are already detailed in the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 53 legge 689/1981; Art. 133 cod. pen.: The evaluation of prerequisites for substituting a detention sentence with a monetary fine does not necessitate an exhaustive examination of all parameters contained in the relevant code if the judgment sufficiently addresses the defendant's negative personality traits and specific conduct.

Parole chiave

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conversion of detention to fine penal substitution criteria inadmissibility of appeal insufficient reasoning negative personality traits ritardo ingiustificato dell'azione penale contravvenzione bagatellare verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 53, law 689/1981
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981 n.
Art. 133, Criminal Code
689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod.
Art. 616, Code of Criminal Procedure
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Constitutional Court judgment n. 186/2000
art. 133 cod. pen
689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sezione 7, n. 32381 del 28/10/2020, Cascio
Sezione 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRETTA GUGLIELMO nato a PENNE il 15/11/1973 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Barretta Guglielmo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art.116, comma 15e17 CdS. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione e al diniego di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (Sez. 7 - n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 - 01; Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717 - 01). La Corte ha richiamato esaustivamente le caratteristiche negative della personalità del reo e le modalità della condotta, palesatasi nel disprezzo verso la regolamentazione nazionale della circolazione stradale ( oltre a essere recidivo nella guida senza patente l'imputato circolava su un mezzo privo di targa e senza assicurazione).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 .