Italian court dismisses appeal claiming insufficient motivation regarding recidivism aggravation for traffic offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's reasoning regarding aggravating circumstances was insufficient. The defense argued the court failed to properly address Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the lower court correctly identified multiple prior violations as cumulative factors increasing the severity of the offense. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's decision was logically sound and fully motivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 360 c.p.p.: The court rejects an appeal claiming insufficient motivation when the lower court correctly identifies multiple prior violations as cumulative factors that aggravate the offense under the recidivism provision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO DANIELE nato a TERMINI IMERESE il 21/05/1998 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Napolitano Daniele, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, comma 15 e 17, cod. strada, commesso il 1/10/2019. Rilevato che la difesa, con motivo unico di ricorso, lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 131- bis cod. pen.
Considerato che il ricorso non si confronta realmente con la motivazione offerta dalla Corte di appello, che, sia pure con argomentazioni stringate, facendo riferimento alla non occasionalità della condotta serbata dal ricorrente, ha inteso valorizzare le numerose violazioni della medesima disposizione di legge in cui era incorso l'imputato in molteplici precedenti occasioni, nelle date 11/3/2017, 26/5/2017, 25/10/2028, 18/11/2018, 3/1/2019, 9/1/2019, 13/2/2019 e 7/6/2019; considerato che, nella specie, è pacifico che l'offesa non possa essere considerata particolarmente tenue come richiesto dalla previsione dell'art. 131 bis, c.p., atteso che le plurime violazioni segnalate, anche se sprovviste di rilevanza penale, risultano accrescitive dell'offesa portata al bene giuridico protetto dalla norma (nel senso indicato si vedano Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021, Rv. 280787;
Sez. 3, n. 13107 del 22/01/2020 Rv. 279093). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere esten