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Ordinanza — n. 9568/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on work injury liability, rejecting claims of abnormal worker conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9568/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for work injury liability. The defense argued the employer lacked a guarantee position and that the worker's actions were abnormal, but the court found these claims unsupported by evidence. The court ruled that multiple guarantors share full liability and that imprudent acts within assigned tasks cannot be deemed abnormal.

Regesto Legislator

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Art. 590 cod. pen.; In cases of work injuries with multiple guarantors, each is fully liable for safety omissions, and imprudent acts within assigned tasks cannot be classified as abnormal.

Parole chiave

Generato dall'IA
work injury liability employer guarantee position abnormal worker conduct multiple guarantors liability criminal appeal inadmissibility occupational safety negligence imprudent task performance inquinamento da metalli

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 590 cod. pen.
Sez. 4, n. 6507 del 11/01/2018
art. 590 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 6507 del 11/01/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATERA NICOLA nato a STORNARELLA il 10/06/1970 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Matera Nicola, con ministero del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna del Tribunale di Foggia in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen., commesso con violazione di norme in materia di infortuni sul lavoro; fatto accertato in Foggia il 12 ottobre 2015.

La difesa deduce errata applicazione della legge penale, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla posizione di garanzia rivestita dall'imputato nella vicenda in esame ed in ordine alla ritenuta esclusione della condotta abnorme del lavoratore. Il ricorso è inammissibile. Occorre rilevare come la posizione di garanzia dell'imputato sia stata fatta discendere dalla sua qualifica di datore di lavoro dell'infortunato, il quale, mentre era intento ad effettuare lavori di pitturazione, precipitò da un trabattello semovente, caricato su un'impalcatura, privo di fermi funzionanti e non idoneo a consentire il raggiungimento di tutte le parti dell'edificio da verniciare.

Il lavoratore, serbando una condotta imprudente, per raggiungere le parti su cui doveva operare, provocò lo spostamento del trabattello saltellando sulla sua piattaforma, precipitando al suolo. Le violazioni alle norme antinfortunistiche individuate nei gradi di merito, riguardanti la mancata formazione del lavoratore e l'inidoneità dello strumento di lavoro messo a sua disposizione, per via del meccanismo di blocco non funzionante e delle misure insufficienti, sono avversate solo genericamente dall'imputato, il quale si è limitato ad evidenziare come il lavoratore fosse esperto e formato.

Quanto alla posizione di garanzia, la prospettazione riguardante l'esistenza di apposita delega è rimasta del tutto sguarnita di allegazioni a sostegno, rivelandosi puramente oppositiva. Sotto questo profilo il ricorso non è rispettoso del principio dell'autosufficienza. In ogni caso, anche a volere ammettere la presenza di altre figure garanti della sicurezza del lavoratore, in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (ex multis Sez. 4, n. 6507 del 11/01/2018, Rv. 272464).

Quanto all'asserito comportamento abnorme del lavoratore, si è efficacemente sottolineato che tale imprevedibilità non può mai essere ravvisata in una condotta che, per quanto imperita, imprudente o negligente, rientri comunque nelle mansioni assegnate, poiché la prevedibilità di uno scostamento del lavoratore dagli standards di piena prudenza, diligenza e perizia costituisce evenienza immanente nella stessa organizzazione del lavoro. Il che, lungi dall'avallare forme di automatismo che svuotano di reale incidenza la categoria del "comportamento abnorme", serve piuttosto ad evidenziare la necessità che siano portate alla luce circostanze peculiari - interne o esterne al processo di lavoro - che connotano la condotta dell'infortunato in modo che essa si collochi al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso, evenienza esclusa nel caso in esame dalla Corte di merito con argomentare logico.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i