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Ordinanza — n. 9567/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drunk driving conviction due to statute of limitations suspension during appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9567/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drunk driving. The defendant argued the statute of limitations had expired, but the court applied the transitional 'Orlando Law' which suspended the limitation period during the appellate proceedings. Consequently, the limitation period did not run, and the court rejected formal challenges regarding the breathalyzer's calibration and approval authority.

Regesto Legislator

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Art. 155 c.p.; Art. 186 digs. 30 aprile 1992, n. 285; L. 103/2017; The statute of limitations for crimes committed between August and December 2017 is suspended during appellate and cassation proceedings under the transitional provisions of the 'Orlando Law', preventing the expiration of the limitation period.

Parole chiave

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statute of limitations suspension transitional provisions Orlando Law drunk driving conviction breathalyzer calibration validity appellate procedure time limits attenuazione della pena risarcimento alle vittime di reati restituzione dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 155 c.p.
Art. 186, commi 1 e 2 lett. b) e 2 sexies del digs. 30 aprile 1992, n. 285
dall'art. 186, commi 1 e 2 lett.
L. 103 n.2017
Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo stato reato commesso dopo il 2 agosto 2017, nella vigenza della legge nella L. 103 n.2017, c.d.
legge 9.01.2019 n. 3
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 30793 del 15/02/2022, Berteli
Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023
30793 del 15'0212022, Berteli; Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGHI FEDERICA nato a BERGAMO il 03/05/1980 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza resa in data 20 giugno 2023 ta Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo nei confronti di Longhi Federica per il reato p. e p. dall'art. 186, commi 1 e 2 lett.

b) e 2 sexies del digs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso il 31 dicembre 2017. Avverso fa predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, deducendo con il primo motivo violazione di legge per omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e vizio di motivazione e violazione dì legge in ordine alla valutazione della prova con riferimento alla regolare omologazione dell'etilometro. Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo stato reato commesso dopo il 2 agosto 2017, nella vigenza della legge nella L. 103 n.2017, c.d.

Legge Orlando. Per espressa previsione della legge predetta, che contiene una specifica norma transitoria, la nuova disciplina della prescrizione si applica ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge, e cioè ai fatti commessi dopo il 3 agosto 2017 fino 31.12.2019, essendo stata successivamente emanata la c.d. legge Bonafede,(legge 9.01.2019 n. 3), entrata in vigore il 1 gennaio 2020, che ha abolito la prescrizione dopo il primo grado di giudizio« Secondo la legge Orlando, il decorso della prescrizione viene invece sospeso per durata di un anno e sei mesi durante lo svolgimento del giudizio di appello e per la durata di un anno in pendenza del giudizio di cassazione.

Ne consegue che per i reati commessi dal 3.08.2017 al 31.12.2019, in quanto legge più favorevole, si applica la legge Orlando. Le restanti doglianze sono riproduttive di di profili di censura già vagliati e disattesi con argomenti logici dai giudici di merito, attesa che la Corte d'appello aveva dato atto che l'apparecchio strumentale utilizzato dalla pattuglia intervenuta per l'accertamento risultava omologato e correttamente revisionato solo tre mesi prima dell'accertamento nei confronti dell'odierna imputata. La Corte territoriale ha altresì specificato che dalla documentazione in atti emergeva sia l'omologazione che la revisione dell'apparecchio, e che non erano emersi elementi utili a mettere in dubbio il buon funzionamento dell'apparecchio etilometrico.

Invero, quanto al motivo sulla regolarità del rilascio della omologazione, è il Regolamento di organizzazione del Ministero dei trasporti che attribuisce al CSRPAD le competenze per l'omologazione degli apparecchi, a nulla rilevando che, all'epoca di costruzione dell'apparecchio predetto ( secondo le deduzioni della ricorrente) allo CSRPAD incombesse solo l'analisi tecnica inerente alla funzionalità dell'etilometro. Quanto al problema prospettato in ordine al dedotto controllo eseguito presso il Centro prova autoveicoli anziché presso 'ti CSRPAD, ente preposto alte verifiche e ai controlli, deve rilevarsi che fa circolare n. 87 del 6 giugno 1991 del Ministro dei trasporti, adottata d'intesa con quello della Sanità, prevede che possano effettuare le prove non solo il C.S.R.P.A.D. (Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi) di Roma, unico soggetto indicato dall'art. 379 reg. att.

C.d.S. e dall'art. 3 D.M. n. 196 del 1990, ma anche i C.P.A. (Centri prova autoveicoli) della Motori77a7ione c.ivile. Né risulta che detta circolare sia stata modificata o abrogata, non essendo incompatibile con l'articolo 9 del DM n.346 del 2014, ben potendo il compito di verifica delle apparecchiature per la misurazione del tasso alcolemico, assegnato su base nazionale al CSPRAD, essere delegato a livello locale dai CPA (anche in precedenza, come detto, l'art. 379 reg. att. CdS assegnava il compito esclusivamente ai CSPRAD). In ogni caso, tutte le lamentate irregolarità non inficiano - alla luce della rituale verifica del funzionamento dell'apparecchio effettuata appena tre mesi prima - l'attendibilità dell'esame del tasso alcolimetrico della ricorrente.

Invero, in tema di prova della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non può dubitarsi del regolare funzionamento dell'etilometro su meri rilievi formali (cfr. (Sez. 4, n. 30793 del 15'0212022, Berteli; Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Rv. 285065 - 01). Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il Consigliere estensore Il P