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Ordinanza — n. 9563/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against second instance judgment regarding traffic offense sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9563/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding logical inconsistencies and violations of Article 131-bis of the Penal Code. The court found the lower court's reasoning sound, noting that the assessment of the offense's special leniency was based on correct inferences and undisputed factual findings. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the lower court's reasoning is free from logical defects and the appellant's arguments regarding the evaluation of facts and evidence fall within the exclusive competence of the appellate court.

Parole chiave

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appeal inadmissibility traffic offense sentencing special leniency exclusion logical consistency review procedural costs award circostanza attenuante quantificazione del torto morale calcolo del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che il ricorrente lamenta: manifesta illogicità della motivazione, inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., contraddittorietà della motivazione.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che il ricorrente lamenta: manifesta illogicità della motivazione, inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., contraddittorietà della motivazione.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRUZZI MARCO nato a SARONNO il 13/12/1983 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; • Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Petruzzi Marco, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada. Rilevato che il ricorrente lamenta: manifesta illogicità della motivazione, inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., contraddittorietà della motivazione.

Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che le deduzioni sviluppate concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Considerato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 131-bis cod. pen., che la motivazione offerta in sentenza è immune da censure: facendo buon governo dell'istituto, la Corte di merito ha correttamente escluso, alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell'intensità del dolo riscontrato, che il fatto, apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, non fosse di speciale tenuità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore I