Italian court dismisses appeal against traffic offense conviction for manifestly unfounded procedural complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's reasoning regarding traffic signal phases and vehicle direction was contradictory. The appellate court had thoroughly examined three eyewitness testimonies and expert evidence to establish the defendant's violation of traffic laws beyond reasonable doubt. Since the first-instance judgment was exhaustive and logically sound, the Supreme Court refused to substitute its own assessment of the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The court of cassation reviews only for manifest illogicality or contradiction in the lower court's reasoning, not for differing evaluations of evidence reliability or probative weight.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLO FRANCESCO nato a TORINO il 23/08/1988 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
Morello Francesco ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. commesso ai danni di Troiano Gianfranco in violazione di norme del codice della strada. A sostegno del ricorso denuncia la contraddittorietà detta motivazione in ordine alle fasi semaforiche segnalate ai momento del sinistro e alla direzione della vettura dell'imputato. Non sarebbe stata raggiunta la certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, della violazione, da parte dell'imputato, delle norme del CdS con conseguente procedibilità a querela del reato contestato.
2. Il ricorso è manifestamente infondato. In tema di sindacato dei vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alraffidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato te regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.
U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801). Non sono invero deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le dogfianze che °attaccano» la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei s'ignificati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 3.1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva, congrua e non manifestamente illogica riguardo alla valutazione del materiale istruttorio esaminato, con particolare riferimento alla compiuta disamina della univoche e convergenti dichiarazioni dei tre testimoni oculari che avevano assistito al sinistro i quali, concordemente (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), hanno affermato, descrivendo anche in modo particolareggiato quanto avvenuto, che il Morello aveva attraversato l'incrocio con il semaforo rosso, peraltro mantenendo una velocità al di sopra dei limiti consentiti ( circostanza risultante dalla consulenza del PM, pag. 8 della sentenza impugnata).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 Il Consigliere